Corte d’Appello di Torino, Sez. Lav. – sent. n. 26/2019
La Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta avverso la nota sentenza del Tribunale di Torino che aveva escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro di un gruppo di “riders” e respinto ogni altra domanda, pur concordando sulla insussistenza della subordinazione per mancanza del “requisito della obbligatorietà della prestazione”, in accoglimento della domanda subordinata, ha ritenuto applicabile l’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, ritenendo che la disposizione “individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ. e la collaborazione come prevista dall’art. 409 n. 3 cpc”, che “postula un concetto di etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro”. La Corte ha rilevato che “Pur senza sconfinare nell’esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione) la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nell’organizzazione produttiva del committente”. Altro elemento riscontrato ai fini dell’applicazione di detta disposizione, è la continuità della prestazione, da intendersi “in senso ampio”, “come non occasionalità” e con reiterazione nel tempo. Ne è conseguito il riconoscimento del diritto dei “riders” “a ottenere il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti, ma solo riguardo ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente prestato”.
A cura di Filippo Maria Giorgi
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