È legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che determina un rendimento inferiore agli standard e viola l’obbligo di diligenza e correttezza attraverso reiterate assenze ritenute simulate.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1161/2026. Il microassenteismo con cui è qualificata la condotta, accertata in fatto, integra l’ipotesi di scarso rendimento, prevista da specifica norma nel settore in questione, quello degli autoferrotranvieri.