STATUTO AGI
1. NOME E SEDE
E’ costituita l’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani, che assume la denominazione Avvocati Giuslavoristi Italiani con acronimo AGI. L’Associazione a sede in Milano in Via Lentasio n. 7 e una sede di rappresentanza in Roma come da indicazioni del Consiglio Esecutivo Nazionale.
2. OGGETTO E SCOPO
2.1. L’Associazione ha lo scopo di favorire l’esercizio della professione forense nel campo del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale con gli elevati standard professionali propri della specializzazione mediante l’approfondimento e la diffusione degli studi di diritto del lavoro e della sicurezza sociale sia sul piano nazionale che su quello internazionale e di promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevolare la più stretta collaborazione tra gli avvocati che si dedicano in Italia allo studio e alla pratica di tale disciplina quale garanzia della possibilità per tutti di agire e difendersi a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, in ogni sede anche stragiudiziale.
In particolare:
- promuove lo studio e la pratica del diritto del lavoro e della previdenza sociale e materie correlate ed accessorie con il fine di operare per la risoluzione della vasta problematica connessa alla interpretazione e all’applicazione delle leggi vigenti;
- organizza conferenze ed incontri per agevolare il dibattito, la discussione e la divulgazione dell’informazione in materia;
- promuove il confronto con le istituzioni legislative e di governo per fornire il proprio contributo alla elaborazione di una normativa del lavoro organica, coerente ed efficace, sia in tema di diritto sostanziale che di diritto processuale, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’Unione Europea e degli standard internazionali
- promuove lo sviluppo professionale degli avvocati giuslavoristi, la formazione e l’aggiornamento professionale, sviluppa correlazioni con altre organizzazioni internazionali ed interne sulla materia e su materie correlate ed analoghe;
- cura la formazione professionale e la professionalità specifica degli aderenti in supporto e nell’ambito dell’ordine professionale forense;
- promuove le pari opportunità all’interno dell’associazione, nella professione forense e nel mondo del lavoro in generale, in relazione a tutti i fattori di rischio previsti dalla normativa vigente; promuove l’equilibrio di genere fra i consiglieri sia nazionali che regionali. A tal fine, il riparto dei candidati da eleggere negli organismi statutari sarà effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno un terzo dei componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale e dei Consigli Esecutivi Regionali secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.2. L’Associazione, che non ha fini di lucro, persegue scopi esclusivamente professionali, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o associazione politica e da ogni organizzazione sindacale. E’ esclusa ogni attività commerciale non inerente quanto previsto dal presente Statuto.
2.3. Per la realizzazione dei suoi fini, l’Associazione:
I. promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici e di pubblicazioni di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;
II. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;
III. coopera con le autorità pubbliche, internazionali, nazionali, locali o altre per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in rappresentanza della categoria negli organismi pubblici ove richiesto;
IV. collabora e coopera con il Consiglio Nazionale Forense, gli ordini professionali e con le altre associazioni europee e internazionali di avvocati;
V. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
2.4. L'Associazione potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche non azionarie in società, associazioni o fondazioni aventi oggetto analogo o comunque connesso o strumentale al proprio, destinando i frutti ai propri scopi associativi.
3. ASSOCIATI ORDINARI
3.1. Possono essere Associati gli avvocati che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
I. un’anzianità di iscrizione ad un albo di un ordine di avvocati da almeno otto anni compiuti;
II. lo svolgimento con alta competenza, correttezza e probità, in modo continuativo, assiduo e prevalente della propria attività nell’ambito del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale negli ultimi cinque anni.
3.2. Le modalità di ammissione all’Associazione sono:
I. l’accettazione dell’invito del Consiglio Esecutivo Regionale o del Consiglio Esecutivo Nazionale;
II. oppure, in alternativa a quanto sub 3.2.I., l’invio al Consiglio Esecutivo Regionale o, in mancanza di tale organo, al Consiglio Esecutivo Nazionale di una domanda di ammissione corredata da idonei elementi comprovanti l’esistenza deli requisiti di cui al punto 3.1. I. e II e dalla presentazione di tre Associati dell’Associazione, di cui uno/una componente del Consiglio Esecutivo Regionale o del Consiglio Esecutivo Nazionale.
3.3. Sono ammessi, su presentazione di tre Associati, gli avvocati che, anche se non ancora in possesso del requisito di cui al punto 3.1.I, abbiano frequentato con profitto la Scuola di Alta Formazione dell’AGI, superando la verifica finale, ed abbiano poi esercitato la professione forense nel corso almeno di un intero successivo biennio, prevalentemente nel settore giuslavoristico.
3.4. Coloro che abbiano altrimenti ottenuto il titolo specialistico ex art. 9 L.P.F. potranno essere scritti all’Associazione, con le modalità di cui al punto 3.2 I e II, previa verifica dell’avvenuta acquisizione di una competenza specialistica effettiva sperimentata anche sul campo, successivamente all’ottenimento del titolo specialistico, per un tempo congruo non inferiore ad un biennio, il tutto da valutarsi discrezionalmente e caso per caso.
3.5. L’ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Esecutivo Regionale all’unanimità dei presenti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Esecutivo Regionale e comunicata al Consiglio Esecutivo Nazionale.
Il Consiglio Esecutivo Regionale valuterà le domande di ammissione nell’ordine cronologico di presentazione durante la prima riunione utile successiva all’inoltro delle domande stesse. Nel caso in cui il Consiglio Esecutivo Regionale non deliberi sulla domanda nei 60 giorni successivi alla sua presentazione, il richiedente avrà facoltà di inoltrare la stessa al Consiglio Esecutivo Nazionale, che, previo invito al Consiglio Esecutivo Regionale a provvedere entro 30 giorni, delibererà sull’ammissione del richiedente.
3.6. L’ammissione degli Associati, in mancanza del Consiglio Esecutivo Regionale o in caso di inerzia dello stesso nei termini di cui al punto che 3.5 che precede, oppure nell’ipotesi che l’invito accettato di cui al punto 3.2.I. provenga dal Consiglio Esecutivo Nazionale, è deliberata dal Consiglio Esecutivo Nazionale a maggioranza dei presenti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale.
3.7. La qualità di Associato si perde per dimissioni o per decadenza, in caso di mancato versamento puntuale delle quote associative secondo quanto previsto da apposito Regolamento, o per esclusione nel caso del venir meno dei requisiti di cui al punto 3.1 o per espulsione quando l’attività dell’Associato sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione o sia ad essi pregiudizievole oppure quando l’Associato si sia reso colpevole di atto lesivo dei principi della professione, della morale e dell’onore secondo la decisione del Collegio dei Probiviri disciplinata dal punto 9. La decadenza e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Esecutivo Regionale, o, in mancanza del Consiglio Esecutivo Regionale, dal Consiglio Esecutivo Nazionale a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti, mentre l’espulsione è decisa dal Collegio dei Probiviri.
3.8. Il mero pensionamento dell’Associato non comporta l’automatica esclusione neppure in caso di cancellazione dall’Albo di Avvocato ed i successivi rinnovi dell’iscrizione saranno possibili come giuslavorista emerito.
3-bis ASSOCIATI JUNIOR
3-bis.1 Possono essere Associati Junior gli avvocati che soddisfino i seguenti requisiti:
I. un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati di almeno due anni;
II. non abbiano superato i 35 anni di età;
III. abbiano svolto nell’anno precedente la domanda di iscrizione, con correttezza e probità, in modo continuativo, assiduo e prevalente la propria attività nell’ambito del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale.
3-bis.2. Gli associati Junior non possono ricoprire le cariche previste dallo Statuto, sono altresì esclusi dall’elettorato attivo e passivo e non possono utilizzare il logo AGI. Potranno partecipare a tutte le iniziative formative al pari dei soci ordinari. Eventuali agevolazioni riconosciute agli associati ordinari saranno estese agli associati Junior su decisione del CEN, che potrà prevedere anche delle agevolazioni specifiche per loro.
3-bis.3 Al compimento dei 35 anni di età l’associato decadrà automaticamente dalla qualifica di Junior e, in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 3, o comunque avendo ottenuto il riconoscimento della specializzazione, potrà richiedere l’iscrizione all’associazione come associato ordinario seguendo le prescrizioni previste dallo Statuto.
3-bis.4 Per le modalità di ammissione, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 3.2 salvo, per quanto attiene ai requisiti, che in questo caso saranno quelli di cui al punto 1, I, II e III, del presente articolo, nonché agli artt. 3.5 e 3.6.
3-bis. 5 Per le dimissioni e la decadenza, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 3.7, al venir meno dei requisiti di cui al punto 1 I, II e III, del presente articolo.
4. ORGANI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi Nazionali dell’Associazione:
1) l’Assemblea Generale degli Associati (punto 5.);
2) il Consiglio Esecutivo Nazionale (punto 6.);
3) la Presidenza Nazionale (punto 7);
4) l’Ufficio di Direzione e Amministrazione (punto 8);
5) il Collegio dei Probiviri (punto 9.);
6) il Comitato Scientifico (punto 10);
7) la Direzione della Scuola di Alta Formazione (punto 11).
5. ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
5.1. L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti della quota annuale. L’Assemblea Generale si riunisce quando necessario secondo gli interessi dall’Associazione su convocazione del Presidente e, comunque, almeno una volta all’anno entro il 31 ottobre dell’anno successivo all’esercizio di competenza. Il 5% o una percentuale maggiore di Associati può richiedere per iscritto al Presidente di convocare l’Assemblea Generale, indicando specificamente gli argomenti dell’ordine del giorno. Il Presidente investirà senza ritardo della richiesta il Consiglio Esecutivo Nazionale, che delibererà se darvi seguito. In difetto, decorsi 30 giorni dalla richiesta al Presidente, il 15% degli Associati può provvedervi direttamente, specificando il luogo e la data della riunione, l’ordine del giorno ed il delegato che si incarica della presidenza dell’Assemblea Generale stessa.
L’assemblea potrà essere convocata prevedendo la partecipazione degli Associati anche, o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l’identificazione dei partecipanti; in tali ultime ipotesi coloro che parteciperanno all’assemblea mediante siffatti mezzi di telecomunicazione potranno esprimere il loro voto in via elettronica. Il/la Presidente nel disporre la convocazione dell’Assemblea preciserà se la partecipazione sia prevista esclusivamente di persona, oppure sia prevista mediante mezzi di telecomunicazione, oppure ancora se la partecipazione sia prevista tanto di persona che mediante mezzi di telecomunicazione. Nel caso di convocazione della assemblea che preveda anche, o esclusivamente, la possibilità di partecipare per gli Associati mediante mezzi di telecomunicazione, verranno precisate, nella convocazione, le istruzioni per il collegamento e le modalità di ottenimento della password eventualmente necessaria per partecipare all’assemblea e/o esprimere il voto.
5.2. L’Assemblea Generale è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea Generale deciderà sui seguenti argomenti:
I. a maggioranza semplice (50% + 1) degli Associati presenti, in proprio e per delega, sui seguenti argomenti:
- quota di associazione su proposta del Consiglio Esecutivo Nazionale;
- approvazione del bilancio;
- elezione dei/delle componenti non di diritto del Consiglio Esecutivo Nazionale [punto 6.3.a)];
- modifiche dello Statuto.
II. a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati presenti, in proprio o per delega, sui seguenti argomenti:
- scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio.
5.3. L’Assemblea Generale è convocata, anche via fax o posta elettronica all’indirizzo degli Associati risultante dal sito, con un preavviso non inferiore a venti giorni con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni. Gli Associati possono presentare proposte o mozioni almeno dieci giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto al Segretario. In caso di urgenza i termini per la presentazione di tali proposte o mozioni sono ridotti alla metà.
5.4. Ogni Associato dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Associato munito di delega. Ogni Associato non può essere munito di più di sei deleghe. I/Le componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale non possono ricevere deleghe.
5.5. I/Le componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale sono eletti dagli Associati anche per il tramite di un sistema di voto elettronico, purché il sistema garantisca l'unicità e irripetibilità del voto e la verifica della votazione.
6. CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE
6.1. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Nazionale solamente gli Associati in regola con tutti i pagamenti della quota associativa.
6.2. Non possono far parte del Consiglio Esecutivo Nazionale più di due componenti della stessa associazione professionale o società di professionisti.
6.3. Il Consiglio Esecutivo Nazionale è composto:
a) da dodici componenti eletti dall’Assemblea Generale degli Associati;
b) dai componenti di diritto di cui al punto 6.8.;
c) dai Delegati Regionali eletti da ciascun Consiglio Esecutivo Regionale, in misura proporzionale ad un Delegato ogni cinquanta Associati a ciascuna Sezione fino ad un massimo di cinque Delegati per Sezione.
6.4. Il Consiglio Esecutivo Nazionale nomina al proprio interno ed a maggioranza semplice:
a) il Presidente;
b) due Vice-Presidenti;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) il Direttore Generale;
f) i/le componenti ulteriori dell’Ufficio di Direzione e Amministrazione che possono essere nominati tra tutti gli associati.
Nelle tre cariche di Presidente e Vice-Presidenti dovranno essere rappresentati entrambi i generi.
Le cariche dei componenti la Presidenza Nazionale e di Direttore Generale sono incompatibili con le cariche di Presidente Regionale, Vice-Presidente Regionale e Tesoriere Regionale.
6.5. Il Consiglio Esecutivo Nazionale, a maggioranza semplice, nomina inoltre, scegliendoli tra gli Associati, i/le componenti del Collegio dei Probiviri, i/le Componenti del Comitato scientifico e il Direttore della Scuola di Alta Formazione. Il Consiglio Esecutivo Nazionale nomina altresì i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione della Scuola di Alta Formazione che devono essere designati da AGI.
6.6 I componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale e tutti i soggetti da esso eletti o nominati durano in carica tre anni.
6.7. Il Consiglio Esecutivo Nazionale ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario, al quale possono essere affidati incarichi di rappresentanza. Il Presidente Onorario presiede l’Assemblea Generale degli Associati e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale.
6.8. Sono componenti di diritto del Consiglio Esecutivo Nazionale per la durata della loro carica:
a) i componenti della Presidenza Nazionale;
b) il Direttore Generale;
c) i Presidenti Regionali;
d) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
e) il Presidente del Comitato scientifico;
f) il Direttore della Scuola di Alta Formazione;
g) gli Associati che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Esecutivo Nazionale (Past President).
6.9. Il Consiglio Esecutivo Nazionale:
a) gestisce i fondi destinati alle iniziative a carattere nazionale;
b) presenta all’Assemblea degli Associati il Bilancio annuale;
c) indirizza le attività dell’Associazione al perseguimento dei fini sociali;
d) gestisce l’attività dell’Associazione a livello nazionale;
e) delibera sull’organizzazione e sullo svolgimento delle attività da espletare a livello nazionale, durante l’anno e può, a tale fine, emanare regolamenti e stabilire procedure.
6.10. Il Consiglio Esecutivo Nazionale stabilisce quale debba essere la quota percentuale da rimettere annualmente al Consiglio Esecutivo Regionale come stabilito al punto 18.4 del presente Statuto.
6.11. Nelle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. LA PRESIDENZA NAZIONALE
7.1 La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
7.2 Il Presidente e i due Vice-Presidenti hanno disgiuntamente la rappresentanza legale dell’Associazione presso gli organismi pubblici ed internazionali ed in ogni sede.
7.3 Il Presidente (o in sua vece i Vice-Presidenti anche disgiuntamente):
1. convoca e presiede l’Assemblea annuale e quelle straordinarie fissandone, di concerto con l’Ufficio di Presidenza, l’ordine del giorno;
2. convoca e presiede il Consiglio Esecutivo Nazionale fissandone, di concerto con l’Ufficio di Presidenza e con l’Ufficio di Direzione e Amministrazione, l’ordine del giorno;
3. cura i rapporti con Istituzioni, Associazioni ed Organismi esterni;
4. cura l’Ufficio Stampa e la comunicazione con i terzi;
5. cura, di concerto con l’Ufficio di Presidenza, le comunicazioni periodiche di competenza agli Associati;
6. cura i rapporti con il Comitato Scientifico e il Collegio dei Probiviri;
7. in collaborazione con l’Ufficio di Direzione e con il Comitato Scientifico, assicura l’organizzazione e lo svolgimento del Convegno annuale nazionale e l’organizzazione e l’adeguato svolgimento dell’Assemblea nazionale annuale;
8. Tiene costantemente informato il Consiglio Esecutivo Nazionale della sua attività.
7.4. Il Segretario conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo Nazionale, cura i rapporti con i Segretari Regionali, tiene aggiornato l’elenco degli Associati. Prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Ufficio di Direzione ed Amministrazione, fungendo da collegamento con la Presidenza Nazionale.
7.5. Il Tesoriere è il responsabile delle risorse e del bilancio dell’Associazione e partecipa, su invito di tale organo e con funzione consultiva, alle riunioni dell’Ufficio di Direzione ed Amministrazione qualora deliberazioni all’ordine del giorno abbiano ad oggetto l’assunzione da parte dell’Associazione di rilevanti impegni di spesa oppure l’impostazione della gestione economico- finanziaria dell’Associazione.
8. L’UFFICIO DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
8.1. L’Ufficio di Direzione e Amministrazione è composto dal Direttore Generale e da un minimo di quattro ad un massimo di altri otto componenti designati dal Consiglio Esecutivo Nazionale.
8.2. L’ufficio, sotto il coordinamento del Direttore Generale che ne riferisce agli altri Organi statutari, ha i seguenti poteri e funzioni:
1. perseguire l'attuazione delle finalità associative, sulla base delle indicazioni strategiche del Consiglio Esecutivo Nazionale;
2. gestire le varie questioni operative, tra cui i rapporti con il personale dipendente, i collaboratori, i professionisti, e cura i rapporti contrattuali ed amministrativi anche con gli enti partecipati da AGI;
3. gestire la Scuola di Alta Formazione in tutte le problematiche di natura contrattuale ed amministrativa e nella programmazione degli accessi biennali alla stessa;
4. curare la comunicazione tra organi dell’Associazione e quelle di competenza verso gli Associati;
5. in collaborazione con il Tesoriere, curare la gestione economico – finanziaria dell’Associazione e i relativi rapporti con le regioni;
6. organizzare confronti tra tutte le regioni, anche per poter estendere a tutto il territorio nazionale le iniziative più interessanti già sperimentate in sede regionale;
7. gestire il sito nazionale dell’associazione, impregiudicate le prerogative del Presidente di cui appresso;
8. curare ogni più opportuna forma di pubblicità nell’interesse dell’associazione e degli Associati nel rispetto delle prerogative del Presidente del Consiglio Esecutivo Nazionale.
9. tenere costantemente informato il Consiglio Esecutivo Nazionale delle proprie attività. Lo stabile collegamento tra Ufficio di Direzione e Amministrazione e Ufficio di Presidenza è assicurato dal Segretario nazionale, che ha diritto a partecipare a tutte le attività anche dell’Ufficio di Direzione e Amministrazione.
9. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
9.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti nominati dal Consiglio Esecutivo Nazionale tra gli Associati. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Esecutivo Nazionale.
9.2. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il proprio Presidente.
9.3. Il Collegio dei Probiviri:
- elabora e propone al Consiglio Esecutivo Nazionale l’adozione e l’aggiornamento costante della Normativa Deontologica Specifica di AGI, proponendo altresì ogni iniziativa che ritenga utile per rendere condivisi ed effettivi i relativi principi e precetti;
- collabora con il Comitato Scientifico per inserire nei piani formativi di AGI, a livello sia nazionale sia regionale, iniziative con contenuto idoneo anche ad esaurire il debito formativo in materia deontologica previsto dall’ordinamento professionale;
- collabora con gli altri Organi dell’Associazione per dare ad AGI ed ai suoi Associati la congrua immagine pubblica, anche fondata sui canoni etici previsti dalla normativa deontologica e da ogni iniziativa coerente con essi;
- su richiesta del Consiglio Esecutivo Nazionale esprime pareri e suggerimenti sulle corrette modalità di svolgimento della pubblicità informativa e della concorrenza tra colleghi;
- è competente a decidere sulle violazioni da parte degli Associati delle norme di comportamento deontologico o per azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dell’Associazione, promuovendo anche d’ufficio il relativo procedimento.
9.4. Il Collegio dei Probiviri – ricevuta la segnalazione di violazioni disciplinari e dopo aver eventualmente richiesto alla Commissione Istruttoria Disciplinare Regionale ogni opportuna informazione al riguardo – delibera entro 60 giorni il proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
• censura scritta;
• sospensione temporanea dalla partecipazione e dal diritto a qualificarsi Associato AGI;
• propone al Consiglio Esecutivo Nazionale l’espulsione dall’associazione.
9.5. La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate, eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio Esecutivo Nazionale e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.
10. IL COMITATO SCIENTIFICO
10.1. Il Comitato Scientifico è composto di sette componenti nominati tra avvocati e docenti universitari ogni tre anni dal Consiglio Esecutivo Nazionale con specifico riguardo agli ambiti del diritto del lavoro sostanziale e processuale, del diritto della previdenza ed assistenza sociale, del diritto sindacale, del diritto antidiscriminatorio e del diritto del lavoro europeo ed internazionale. Ne fanno inoltre parte di diritto il Presidente nazionale, il Direttore della Scuola di Alta Formazione ed il Presidente del Collegio dei Probiviri.
10.2. Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno, tra i componenti non di diritto, il Presidente che ne promuove e coordina l’attività e mantiene costanti contatti tra il Comitato stesso e il Consiglio Esecutivo Nazionale, di cui è componente di diritto.
10.3. Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:
- nel rispetto delle autonomie regionali, suggerisce le iniziative formative e convegnistiche, sia locali che nazionali, con particolare cura all’opportunità che esse assolvano tendenzialmente almeno l’intero debito formativo previsto dall’ordinamento e indicando ogni opportuna misura, sia in ordine al “format” che in ordine a sistemi, anche tecnologici, di registrazione e trasmissione dei contenuti, tali da far circolare, diffondere e rendere condivise tra gli Associati, anche attraverso il sito AGI, le iniziative stesse e i relativi contenuti, documentali e digitali;
- rende pareri e assistenza al Consiglio Esecutivo Nazionale, su richiesta di quest’Organo, su ogni questione in cui AGI intenda assumere posizione pubblica o interlocuzione istituzionale che involga problematiche scientifiche;
- propone al Consiglio Esecutivo Nazionale le iniziative editoriali di carattere scientifico o formativo che ritiene utili per AGI e ne cura la realizzazione;
- collabora alla gestione delle informazioni di carattere formativo o scientifico del sito.
10.4. La carica di componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di componente del Consiglio Esecutivo Nazionale e, salvo quanto al punto 1, secondo periodo, di componente della Presidenza Nazionale e dell’Ufficio di Direzione e Amministrazione.
10.5. I componenti del Comitato Scientifico decadono dalla funzione ove non partecipino, senza specifico e giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato stesso. Il Presidente decade dalla funzione anche ove non partecipi, senza specifico e giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Esecutivo Nazionale. I componenti decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Esecutivo Nazionale a maggioranza semplice.
11. DIREZIONE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO
11.1. Il Consiglio Esecutivo Nazionale nomina - tra i componenti del Comitato di Gestione di designazione AGI di cui al precedente art. 6.5 - il Direttore della Scuola di Alta Formazione.
11.2. Il Direttore della Scuola di Alta Formazione è componente di diritto del Consiglio Esecutivo Nazionale e del Comitato Scientifico.
11.3. Il Direttore della Scuola di Alta Formazione:
- illustra al Consiglio Esecutivo Nazionale, sentito il Comitato Scientifico, il programma della Scuola di Alta Formazione;
- organizza e gestisce, in collaborazione con l’Ufficio di Direzione e Amministrazione per quanto di competenza, la Scuola stessa;
- cura – di concerto con il Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione e gli altri componenti del Comitato di Gestione della Scuola di Alta Formazione - la scelta dei docenti;
- organizza e rende operative – di concerto con il Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione e con gli altri componenti del Comitato di Gestione della Scuola di Alta Formazione - le commissioni d'esame finale ed ogni altro aspetto relativo alla Scuola.
11.4. La Scuola di Alta Formazione sarà articolata a livello regionale.
12. ORGANI REGIONALI DELL’ASSOCIAZIONE
12.1. Le Regioni con almeno venti Associati possono strutturarsi con i seguenti organi regionali dell’Associazione:
1) l’Assemblea Regionale degli Associati;
2) il Consiglio Esecutivo Regionale;
3) la Presidenza del Consiglio Esecutivo Regionale, composta dal Presidente Regionale, da uno o due Vice- Presidenti Regionali, dal Segretario Regionale e dal Tesoriere Regionale.
4) la Commissione Istruttoria Disciplinare.
12.2. Qualora una Regione non riesca a raggiungere almeno venti Associati può aggregare la propria partecipazione a quelle delle Assemblee Regionali contigue (macro regione).
12.3. Su delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale possono essere istituite Rappresentanze Locali dell’Associazione nelle città sede di Tribunale.
12.4. Le Rappresentanze Locali possono, di propria iniziativa e con delibera del Consiglio Esecutivo Nazionale, essere aggregate alle Assemblee Regionali contigue (macroregioni).
13. ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
13.1. L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dagli Associati, in regola con i pagamenti della quota annuale, che esercitano la professione forense nel territorio della corrispondente Sezione Regionale o macro regionale dell’Associazione.
13.2. L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce su convocazione del Presidente Regionale.
13.3. L’Assemblea Regionale degli Associati elegge il Consiglio Esecutivo Regionale.
13.4. Ogni Associato dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro Associato munito di delega. Ogni Associato non può essere munito di più di sei deleghe. I componenti del Consiglio Esecutivo Regionale non possono ricevere deleghe.
13.5. I componenti del Consiglio Esecutivo Regionale sono eletti dagli Associati della Sezione anche per il tramite di un sistema di voto elettronico, purché il sistema garantisca l'unicità e irripetibilità del voto e la verifica della votazione.
14. CONSIGLIO ESECUTIVO REGIONALE
14.1. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Regionale solamente gli Associati in regola con tutti i pagamenti della quota associativa.
14.2. Il Consiglio Esecutivo Regionale è composto da un numero di componenti variabile da cinque a dodici. I Consigli Esecutivi Regionali delle Sezioni che, nei diciotto mesi precedenti l’entrata in vigore del presente punto, hanno eletto un numero di componenti inferiore a dodici potranno deliberare di procedere ad elezioni integrative ed i componenti eletti decadranno contemporaneamente agli altri.
14.3. Il Consiglio Esecutivo Regionale elegge al proprio interno, ed a maggioranza semplice:
I. il Presidente Regionale;
II. uno o due Vice-Presidenti Regionali;
III. il Segretario Regionale;
IV. il Tesoriere Regionale.
14.4. Il Consiglio Esecutivo Regionale elegge tra gli Associati della Sezione i Delegati Regionali al Consiglio Esecutivo Nazionale, in misura proporzionale ad un Delegato ogni cinquanta Associati alla Sezione fino ad un massimo di cinque Delegati.
14.5. L’incarico di Tesoriere Regionale può anche essere assegnato al Presidente Regionale o ad uno dei Vice- Presidenti Regionali o al Segretario Regionale.
14.6. I componenti del Consiglio Esecutivo Regionale durano in carica tre anni.
14.7. I Delegati Regionali al Consiglio Esecutivo Nazionale decadono contemporaneamente al Consiglio Esecutivo Regionale che li ha nominati.
14.8. Il Consiglio Esecutivo Regionale gestisce i fondi di sua pertinenza destinati alle iniziative a carattere regionale.
14.9. Il Consiglio Esecutivo Regionale delibera a maggioranza dei voti lo svolgimento, in conformità al presente Statuto, delle attività regionali e può richiedere agli Associati della Sezione il versamento di contributi specifici per la copertura delle spese relative alle iniziative programmate.
14.10. Il Consiglio Esecutivo Regionale redige ogni anno il Rendiconto Economico Regionale da presentare al Consiglio Esecutivo Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
14.11. Il Consiglio Esecutivo Regionale delibera la decadenza dell’Associato per morosità ai sensi del punto 3.7 che precede quando la stessa persista per oltre 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento della quota associativa. La delibera verrà assunta in occasione della prima riunione utile, successiva al decorso del termine suddetto, e comunque non prima del decorso del termine di sei mesi dalla comunicazione della morosità al Consiglio Esecutivo Regionale di appartenenza da parte di AGI Nazionale.
14.12. Il Presidente Regionale presiede il Consiglio Esecutivo Regionale ed è responsabile, unitamente al Tesoriere Regionale, della gestione dei fondi riservati alla Sezione Regionale.
14.13. Il Presidente Regionale, i Vice-Presidenti Regionali, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale durano in carica tre anni.
14.14. In caso di impedimento o di assenza del Presidente Regionale, i Vice-Presidenti Regionali lo sostituiscono, anche disgiuntamente, in ogni sua funzione.
14.15. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Esecutivo Regionale, nel caso non ne siano già componenti:
a) l’Associato che ha ricoperto la carica di Presidente Regionale nel triennio precedente (Past President Regionale);
b) l'Associato responsabile della Formazione Continua Obbligatoria della Sezione.
15. LIMITAZIONE DEI MANDATI
15.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente, di Vice-Presidente, di Segretario, di Tesoriere, di Direttore Generale o componente dell’Ufficio di Direzione e Amministrazione, di Presidente o componente del Comitato Scientifico, di Direttore o componente del Comitato di gestione dell’Alta Scuola, di Presidente Regionale, di Vice- Presidente Regionale, di Segretario Regionale, di Tesoriere Regionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile o nominabile alla medesima carica. Non possono essere ulteriormente eletti o nominati anche coloro i quali, al momento delle elezioni o nomine effettuate a partire dal 2026, abbiano già ricoperto la medesima carica per un numero consecutivo di anni complessivamente pari a due mandati nel periodo immediatamente antecedente.
15.2. E’consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai tre anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
16. COMMISSIONE ISTRUTTORIA DISCIPLINARE
16.1. La Commissione Istruttoria Disciplinare è composta da tre componenti proposti dal Consiglio Esecutivo Regionale e nominati dal Consiglio Esecutivo Nazionale, che restano in carica quanto il Consiglio Regionale che li ha proposti. Non possono essere nominati componenti della Commissione Istruttoria Disciplinare i componenti del Consiglio Esecutivo Regionale e del Consiglio Esecutivo Nazionale.
16.2. Su richiesta del Collegio Nazionale dei Probiviri la Commissione Istruttoria Disciplinare acquisisce nei successivi 60 giorni ogni informazione utile all’istruttoria delle violazioni disciplinari da parte degli Associati da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri, per il relativo giudizio disciplinare.
17. MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO
17.1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote sociali;
- dalle donazioni;
- dai contributi di enti italiani e stranieri;
- dai finanziamenti erogati da istituti, enti, ordini professionali, istituzioni nazionali ed estere;
- dai proventi derivanti dall’organizzazione delle attività inerenti le finalità del presente Statuto;
- dalle partecipazioni in enti strumentali alle finalità statutarie;
17.2. Il patrimonio sociale è costituito dagli eventuali avanzi di esercizio.
17.3. La quota associativa annua è stabilita dal Consiglio Esecutivo Nazionale sia per gli associati ordinari che per gli associati junior e dovrà essere corrisposta all’atto dell’ammissione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno.
18. BILANCIO E AMMINISTRAZIONE
18.1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
18.2. Il Consiglio Esecutivo Nazionale provvede alla predisposizione annuale del Bilancio da sottoporre all’Assemblea Generale degli Associati entro il 31 ottobre di ogni anno. Ciascun Consiglio Esecutivo Regionale predispone il Rendiconto Economico Regionale e lo comunica al Consiglio Esecutivo Nazionale entro il 31 gennaio.
18.3. In nessun modo possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
18.4. Il Consiglio Esecutivo Nazionale determina le modalità di raccolta delle quote annuali di iscrizione e stabilisce la proporzione della ripartizione delle stesse tra il Consiglio Esecutivo Nazionale ed i Consigli Esecutivi Regionali. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Esecutivo Nazionale versa ai Consigli Esecutivi Regionali le quote annuali di loro competenza.
18.5. Il Consiglio Esecutivo Nazionale e i diversi Consigli Esecutivi Regionali hanno autonomia patrimoniale senza vincolo di solidarietà passiva tra di loro.
18.6. I fondi destinati alle iniziative di carattere nazionale sono amministrati dal Consiglio Esecutivo Nazionale. A tale fine, sono istituiti conti correnti intestati all’Associazione.
18.7. I fondi destinati alle iniziative di carattere regionale sono amministrati da ciascun Consiglio Esecutivo Regionale. A tale fine, sono istituiti conti correnti intestati all’Associazione.
18.8. Il Consiglio Esecutivo Nazionale provvede alla determinazione annuale della eventuale quota aggiuntiva di partecipazione alla conferenza annuale organizzata in occasione dell’Assemblea Generale degli Associati. Qualora risulti un avanzo dai costi sostenuti per l’organizzazione della conferenza annuale, l’eccedenza viene riversata nel patrimonio dell’Associazione.
18.9. In caso di inadempimento da parte del Consiglio Esecutivo Regionale agli obblighi di cui al precedente punto 14.10, il Consiglio Esecutivo Nazionale avoca a se le competenze di tale Consiglio Esecutivo Regionale per il tempo necessario al ripristino della corretta gestione. Inoltre, ove non abbia già provveduto il Consiglio Esecutivo Regionale, il Consiglio Esecutivo Nazionale decorso il periodo di 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento, solleciterà agli Associati morosi il pagamento delle quote associative e, all’esito, delibererà sulla loro decadenza ai sensi del precedente punto 3.7 decorsi i termini di cui all’art. 14.11.
19. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile per le associazioni non riconosciute.