Se il comportamento del lavoratore incide negativamente sul normale svolgimento dell’attività dell’azienda, la conseguente situazione di incompatibilità aziendale giustifica il trasferimento, a prescindere da una valutazione soggettiva di colpa.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4198/2026. Con il richiamo alle pronunce della sezioni unite, viene rimarcato che, benché il trasferimento non possa costituire sanzione disciplinare, è possibile che il comportamento del lavoratore integri insieme sia gli estremi di un fatto disciplinarmente rilevante, sia una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’ex articolo 2103
del Codice civile come legittimanti il trasferimento.