Preposto e sicurezza: Corte di Cassazione, sentenza n. 7096/2026

Nei cantieri o nei contesti dove operano più imprese, è il preposto a dover vigilare sulle interferenze e sulla sicurezza complessiva. La sottolinea la Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 7096/2026.
Per i giudici, infatti, il preposto è responsabile della sicurezza anche per i lavoratori di ditte terze che operano nel cantiere.
Nella pronuncia viene richiamato l’art. 2 del Dlgs. 81/2008, per cui il preposto deve: - sovrintendere alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute;
- controllare la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
- esercitare un funzionale potere di iniziativa.
Perché questi compiti non restino solo potenziali ma siano effettivi e concretamente esercitabili, il preposto deve avere adeguate competenze professionali, che vanno coltivate e mantenute attuali, attraverso una specifica formazione (articolo 37, Dlgs. 81/2008). 
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