La tutela della salute e della sicurezza dei rider richiede misure effettive: non può essere affidata esclusivamente all’autovalutazione del lavoratore. Lo afferma il Tribunale di Torino con ordinanza del 4 agosto 2026, intervenendo sugli obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti di un rider subordinato.
La possibilità di interrompere l'attività o rifiutare una consegna non esaurisce gli obblighi datoriali di prevenzione.
Tra le misure disposte dal giudice:
- dispositivi e indumenti adeguati contro caldo, freddo, pioggia e smog;
- acqua fresca, sali minerali e protezioni dai raggi UV durante i turni svolti con temperature elevate;
- individuazione nel DVR di luoghi idonei in cui ripararsi in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- dotazione di un pacchetto di medicazione, considerato che l’attività viene svolta prevalentemente in solitaria;
- accesso effettivo ai servizi igienici, anche attraverso convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi.