Turnisti della sanità: il buono pasto spetta se il turno supera le sei ore.
Con l’ordinanza n. 24866 del 31 agosto 2026, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto degli infermieri turnisti al buono pasto per le giornate di lavoro superiori alle sei ore, quando non sia concretamente possibile usufruire del servizio mensa.
Ai fini del riconoscimento del beneficio rileva la durata della prestazione giornaliera, mentre sono irrilevanti l’articolazione dell’orario in turni e la durata dell’intervallo. La continuità del servizio assistenziale non può quindi giustificare l’esclusione: quando impedisce l’accesso alla mensa, il diritto si traduce nel riconoscimento del titolo sostitutivo.
I giudici hanno così respinto il ricorso dell’azienda ospedaliera, consolidando un orientamento che riconosce al buono pasto una funzione assistenziale, legata alla tutela del benessere psicofisico del lavoratore.