Auto privata utilizzata per ragioni di servizio: per ottenere il rimborso non è sempre necessaria un’autorizzazione espressa del datore di lavoro.
Con l’ordinanza n. 24114/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il consenso all’impiego del mezzo proprio può essere desunto anche dai comportamenti concludenti delle parti.
Il rimborso chilometrico può quindi spettare quando l’utilizzo dell’auto privata sia necessario per lo svolgimento della prestazione e risulti, nei fatti, conosciuto e tacitamente consentito dall’azienda. Non è decisiva, dunque, la mancanza di una preventiva autorizzazione formale.