A seguito della sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del (solo) art. 3, 1^ co D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede un meccanismo per la liquidazione della indennità unico ed automatico, il Giudice di Genova nella ordinanza in commento ha esteso detto principio anche ai rapporti disciplinati dall’art. 9 del richiamato decreto legislativo ovverosia ai rapporti intrattenuti con aziende che occupano meno di quindici dipendenti (e che una volta, nella versione statutaria, non erano assistiti dalla tutela reale), ciò in quanto “non vi sarebbe alcun elemento, neppure di ordine sistematico, che renda ragionevole discostarsene”, secondo una “interpretazione costituzionalmente orientata”.
Naturalmente le motivazioni che hanno suggerito il pronunciamento in esame, sono del tutto riproponibili anche per i licenziamenti collettivi disciplinati dall’art. 10 del decreto legislativo richiamato.
a cura di Enzo Morrico.
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