Tribunale di Roma, Sezione Lavoro in Composizione Collegiale, Ordinanza 28.3.2018, Est. Falato, Pres. Orrù riforma Trib. Roma 16.1.2018
Legittimità della previsione del CCN integrativo sulla “mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017” che nega il diritto di precedenza ex art. 33 co. 5 L. 104/92 per domanda di mobilità straordinaria di docente con precedenza ex L. 104/92 per assistere la suocera - Esclusione per contrasto con norma imperativa.
Art. 1418 c.c.
art. 33 co. 5 L. 104/92
art. 601 d.lgs. 297/94
art. 13/5 co. CCN Integrativo tra delegazione di parte pubblica e rappresentanti OO.SS. firmatarie dei contratti CCNL Comparto Scuola dell’8.4.2016
Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, ha riformato l’ordinanza cautelare che aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza del fumus boni iuris, superando le preliminari eccezioni sollevate dal ministero convenuto relative a:
-difetto di giurisdizione: poiché “oggetto del giudizio è la conformità o meno a norme di legge degli atti di gestione compiuti dal ministero” come datore di lavoro privato (art. 5 d.lgs. 165/01) con riguardo alla graduatoria utile per l’assegnazione della sede di servizio, senza riferimento a procedure concorsuali appartenenti alla giurisdizione del g.a. (art. 63 d.lgs. 165/01);
- integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti trasferiti negli ambiti richiesti dal reclamante: in quanto “obbligatoria solo nei casi di litisconsorzio necessario”, mentre l’accertamento richiesto non incide sul rapporto di lavoro di altri soggetti;
- difetto di interesse ad agire: trattandosi di “diritto /accertamento idoneo a spiegare i propri effetti in tutte le procedure di trasferimento future e per il quale la reclamante ha interesse ad agire”.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che:
- la ratio dell’art. 33 co. 5 L. 104/92 è “quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno parenti disabili portatori di handicap e quella di garantire a quest’ultimi la continuità dell’assistenza già in atto”;
- tale previsione è applicabile ex art. 601 d.lgs. 297/94 al personale indicato “nel presente testo unico” (comma 1) all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2);
- tale norma di legge è “imperativa e derogabile pertanto solo da altra norma di pari rango” tenendo in considerazione “la dizione letterale e la ratio della norma”;
- pertanto, la norma contrattuale pattizia che non riconosca il diritto di precedenza in tutte le fasi di assegnazione delle sedi è in contrasto con la quella imperativa e dunque affetta da nullità ex art. 1418 c.c..
a cura di Chiara Cantafora
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