Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 3, Sentenza 12.3.2018 n. 1885, Est. Buonassisi, riforma ordinanza ex art. 1 c. 49 L. 92/2012 Tribunale Roma del 27.10.2017
Accertamento della natura oggettivamente discriminatoria di un licenziamento intimato per scarso rendimento – Tutele crescenti- Irrilevanza- Reintegra nel posto di lavoro
Art. 1 c.51 L. 92/2012
Art. 4 L. 604/66
Art. 15 L. 300/70
Art. 3 l. 108/90
Art. 4 L. 125/91
Art. 28 D.lgs. 150/11
Art. 2 d.lsg. 216/03 in attuazione Direttiva 2000/78/CE-
Art. 1345 c.c.
Il Tribunale ha riformato l’ordinanza emessa nella prima fase Rito Fornero.
In merito al rito applicabile ha precisato che esso si determina in base alla prospettazione del ricorrente, indipendentemente dalla relativa fondatezza (conforme a Cass. n. 17775/2016, 12094/2016, 7182/2014, 8189/2012, 11415/2007, 4662/1997).
Dopo ampia ricognizione dei diversi tipi di licenziamento in evidenza nella fattispecie:
– per scarso rendimento, in cui datore recede per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, dovendo provare la negligenza del lavoratore e gli standard produttivi inizialmente concordati,
- per inidoneità fisica o impossibilità della prestazione, che prescinde dalla colpa del lavoratore ma si collega ad una situazione oggettiva,
- discriminatorio, per violazione di specifiche norme di diritto interno e comunitarie, operando obiettivamente “in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta ed a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro”,
- ritorsivo, non solo ingiustificato ma con motivo pretesamente illecito unico determinante (Cass. 3986/15, Cass. 17087/11, Cass. 6282/11, Cass. 16155/09);
il Tribunale ha esposto come la lavoratrice affetta da handicap abbia subito un licenziamento collegato, direttamente o indirettamente, alle assenze per malattia.
Nella specie, assenze di pochi giorni per malattia reiterate, soprattutto di lunedì, a inizio turno senza preavviso, con danni organizzativi. Episodi mai contestati disciplinarmente e mai messi in dubbio circa la veridicità.
Si concreta situazione di discriminazione in relazione alla quale non è necessaria la prova della volontà illecita del datore, né di un motivo illecito, esclusivo e determinante.
Conclude il Tribunale che il licenziamento, formalmente disposto per ragioni organizzative di carattere oggettivo, si rivela “ispirato all’esigenza di allontanare dall’azienda un dipendente, ritenuto ormai improduttivo, evidentemente non “più gradito” in ragione dei suoi problemi di salute”. Come tale nullo poiché intimato al fine di eludere la normativa posta a tutela del diritto alla conservazione del posto del lavoratore assente per malattia.
La disciplina applicabile, ratione temporis, al licenziamento è quella a tutele crescenti (trattasi di assunzione successiva al 7.3.2015), ma il Tribunale dispone la reintegrazione nel posto di lavoro in ragione del carattere discriminatorio e ritorsivo del licenziamento.
a cura di Chiara Cantafora
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