Appello Roma sul GMO: il mancato repechage è sanzionato con la reintegrazione

30 marzo 2018

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App. Roma, Sent. n. 469/2018 del 01.02.2018,  Pres. e Rel. Pascarella, S.  s.r.l. (avv.ti Beatrice e Marrazzo) c. A.R. (avv.ti Alessandrini e Di Folco) Lavoro dipendente da privato - Licenziamento – Rito c.d. Fornero - Domande ed eccezioni nuove – Fase di opposizione – ammissibilità Lavoro dipendente da privato – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – “manifesta insussistenza del fatto” – discrezionalità nell’applicazione della tutela reale – esclusione – repechage – tutela reale - applicabilità La questione sottoposta all’esame della Corte d’Appello di Roma riguarda un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in ragione della cessazione dell’appalto presso cui era impiegato il dipendente ed annullato dal Tribunale con applicazione della tutela reale attenuata in quanto il datore di lavoro, pur gravato del relativo onere probatorio, non aveva dimostrato l’impossibilità di ricollocare il dipendente presso le ulteriori commesse affidategli. La Corte esamina, in primo luogo, l’eccezione proposta dalla reclamante secondo cui il lavoratore non aveva dedotto nel ricorso originario la violazione dell’obbligo di repechage che era stato introdotto solo nella fase di opposizione affermando che il giudizio di opposizione può investire profili soggettivi e oggettivi nuovi rispetto a quelli affrontati nella precedente fase sommaria. Nel merito, la Corte d’Appello di Roma afferma come non sia condivisibile l'orientamento secondo cui anche nella ipotesi di "manifesta insussistenza del fatto", il giudice disporrebbe di un potere discrezionale di ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro piuttosto che la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell’art. 18 Stat. Lav.. Ad avviso della Corte, una volta accertata la insussistenza del fatto, il giudice deve comunque disporre la reintegrazione  perché attribuire un potere discrezionale al giudice da esercitare sulla base delle mutevoli circostanze del caso concreto significherebbe introdurre un fortissimo elemento di contraddizione nell'ambito di un sistema che ha quale suo tratto essenziale e fondamentale la predeterminazione legislativa delle ipotesi in cui è applicabile la tutela reintegratoria. Inoltre la Corte rileva come appaia condivisibile il rilievo espresso dalla prevalente dottrina secondo cui i fatti o esistono o non esistono, onde, sul piano logico, nulla distingue un fatto insussistente da uno manifestamente insussistente. La Corte  rileva, altresì, come costituisca diritto vivente l'approdo giurisprudenziale secondo cui l'impossibilità di ricollocamento del lavoratore rappresenti una delle condizioni di fatto che legittimano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con la conseguenza che anche tale impossibilità costituisce un elemento del " fatto" che deve sussistere per evitare l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata. La Corte ricorda, invero, come la possibilità di continuare ad occupare il lavoratore non consente neppure di prospettare la riconducibilità delle ragioni di un eventuale licenziamento alle evenienze richiamate dall'art. 3, L. n. 604 del 1966. Scarica la sentenza
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