9 febbraio 2018
Generico ,
Cass. Civ. SS.UU. 7.2.2018 n.2990.
Con un’importante pronuncia a Sezioni Unite, la Cassazione ribalta i precedenti arresti giurisprudenziali che qualificavano in termini risarcitori, e non retributivi, le somme dovute al lavoratore in caso di inottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, nelle ipotesi di interposizione di manodopera e cessione di contratto.
Sulla base degli spunti suggeriti dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.303/2011 che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art.32, commi 4 e 5, L. 183/2010, le Sezioni Unite ritengono di poter affermare che nel momento successivo alla declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera, a fronte della messa in mora (offerta della prestazione lavorativa) e della impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore di lavoro, grava su quest’ultimo l’obbligo retributivo.
Dal rapporto di lavoro, riconosciuto dalla pronuncia giudiziale, discendono, infatti, gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti ed, in particolare, con riguardo al datore di lavoro, quello di pagare la retribuzione, e ciò anche nel caso di mora credendi, e quindi anche di mancanza della prestazione lavorativa per rifiuto di riceverla.
Secondo la Corte, una interpretazione costituzionalmente orientata della specifica disciplina di cui all’art. 29 D.lgs. 276/2003, nonché della normativa generale in tema di contratti a prestazioni corrispettive (art.1453 e ss. cod.civ.), induce al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività intesa come riconoscimento al lavoratore, che chiede l’adempimento, del solo risarcimento del danno in caso di mancata prestazione lavorativa, pur se tale mancata prestazione è conseguenza dell’illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ottemperare all’ordine giudiziale di riammissione in servizio.
Peraltro, nel caso concreto, le Sezioni Unite hanno escluso la sussistenza di un credito retributivo, in applicazione dell’art. 27, comma 2 D.Lgs. 276/03, avendo i lavoratori percepito la retribuzione dal datore di lavoro apparente.
a cura di Federica Bezzi