La timbratura da remoto con geolocalizzazione può essere lecita, ma conta come funziona concretamente il sistema.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 972 del 1° luglio 2026, annulla la sanzione da cinquantamila euro inflitta dal Garante per la Privacy a una pubblica amministrazione per l’utilizzo di un’app di rilevazione delle presenze nel lavoro agile (provvedimento n. 135/2025).
Secondo il giudice, quando la posizione del dipendente viene acquisita esclusivamente nel momento della timbratura, senza consentire un monitoraggio continuo degli spostamenti, il sistema può essere qualificato come strumento di registrazione degli accessi e delle presenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori.
La valutazione, quindi, non dipende dal nome attribuito alla tecnologia, ma
- dalle sue effettive modalità di funzionamento
- dalle finalità perseguite
- dalle garanzie adottate, comprese un’adeguata informativa e, nel caso esaminato, il consenso del lavoratore.