Il rapporto di lavoro del personale delle fondazioni pubbliche ha natura privatistica Licenziamento illegittimo - Reintegrazione o tutela indennitaria forte- Accertamenti
Cassazione, Sezione Lavoro, 25.5.2017, n.13178, Pres. Giuseppe Napoletano, Rel. Paola GhinoyLa Suprema Corte, nel richiamare la previsione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 288/2003, stabilisce l’irrilevanza della natura pubblica delle fondazioni create dalla trasformazione degli IRCCS, ai fini dell’applicabilità delle modifiche apportate dalla L 92 del 2012 all’art. 18 L. 300/1970.
Il rapporto di lavoro del personale assunto dopo la trasformazione in fondazione (come è il caso esaminato dalla Corte) o del personale già in servizio che abbia optato per il regime, ha "natura privatistica" (art. 11, comma 1, d.lgs. cit.), senza che assuma rilievo la natura “pubblica” della Fondazione.Superata l’eccezione di carattere preliminare, la Corte esamina compiutamente il licenziamento disciplinare delineando le conseguenze sanzionatorie definite dall’art. 18 L. 300/1970 come modificato dall’art. 1 c. 42 della L. 20/6/2012, n.92.
La novella del 2012, nel ragionamento seguito dalla Corte, ha introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva onerando il giudice di effettuare un esame più completo e articolato rispetto al passato, dovendo accertare non soltanto se sussistano la giusta causa o il giustificato motivo di recesso, ma anche il grado di divergenza della condotta datoriale rispetto al modello legale e contrattuale legittimante.
All’accertata insussistenza del fatto contestato e ai casi in cui il fatto sia irrilevante o non imputabile al lavoratore, così come nei casi in cui sia accertata l’esistenza nei contratti collettivi della previsione di una sanzione conservativa rispetto al fatto contestato, il legislatore fa discendere le conseguenze reintegratorie, diversamente si verificano le “altre ipotesi”di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali il V comma dell’art. 18 prevede la tutela indennitaria cosiddetta “forte”.
La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel IV comma dell’art. 18 L. 300/1970 solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa.
Inoltre la Cassazione ha precisato che la disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente ii reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro.
Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, anche del quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ. il quale prevede che l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 cod. proc. civ. si applica, fuori dai casi di cui all'art. 348 bis, secondo comma, lett. a), anche ai ricorsi per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta "doppia conforme).La Suprema Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza che ha valutato i comportamenti contestati (non specificamente previsti dalla contrattazione collettiva) secondo standard di comportamento desunti dalla realtà aziendale e dalle sue regole, implicitamente escludendo che le ipotesi previste dai contratti collettivi debbano considerarsi tassative, ma individuando tale tassatività nella sola ipotesi in cui i contratti considerino la condotta censurabile con una sanzione conservativa.
La misura dell’indennità risarcitoria riconosciuta è rimessa all’apprezzamento del giudice con il solo onere di una motivazione congrua
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