Appello Roma, Rel. Cannella, 5.5.2017
La Corte di Appello di Roma ha respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame sul presupposto che lo stesso non debba rispondere ad un modello prestabilito, essendo sufficiente che dalla verifica, da effettuarsi in concreto, emerga con chiarezza la ragione del dissenso rispetto alla sentenza gravata e la sua idoneità a determinare le modifiche suggerite.
Nel merito della controversia, nel respingere il gravame, ha affermato che grava sull'istituto previdenziale, l'onere di fornire puntuale dimostrazione della pretesa contributiva, non essendo sufficiente, come mezzo al fine, la documentazione fornita dal lavoratore denunciante
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