Trib. Roma, 2 marzo 2017, Sent. n. 1980, Est. Vincenzi, L. c. R. S.p.A.Mansioni e qualifica – Art. 2103 cod.civ. – jus variandi.
Il demansionamento del lavoratore costituisce un illecito “permanente", nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori di conseguenza, qualora vi sia un demansionamento protrattosi a cavallo dell’entrata in vigore della novella dell’art. 2103 c.c. ad opera dell’art. 3 del d.lgs. 81/2015, questo dev’essere scrutinato, sino al 24 giugno 2015, con la vecchia disciplina e, dal giorno successivo, con l’applicazione dello jus superveniens.
Allorquando vi sia un demansionamento il datore di lavoro deve allegare e provare una modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da incidere sulla posizione del dipendente al fine di giustificare l’assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
Una nota giornalista del servizio pubblico ha promosso un giudizio contestando la sua totale inattività a far data dal maggio 2015. Il Giudice all’esito di una articolata disamina della documentazione in atti e senza ammettere ulteriori mezzi istruttori ha accertato che la lavoratrice, a decorrere dal maggio 2015 non ha ricevuto alcun concreto incarico, rimanendo di fatto in stato di forzata inattività.
Il Magistrato ha formulato alcune interessanti considerazioni di carattere generale.
Ha rilevato che, in difetto di norme transitorie, al caso in esame trovava applicazione il testo dell’art. 2103 c.c. novellato dall’art. 3 del d.lgs. 81 del 2015 entrato in vigore il 25 giugno 2015 ed ha affermato che il demansionamento del lavoratore costituisce un illecito “permanente", nel senso che esso si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto di svolgere. Di conseguenza qualora vi sia un demansionamento protrattosi a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina, questo dev’essere scrutinato, sino al 24 giugno 2015, con la vecchia disciplina e, dal giorno successivo, con l’applicazione dello jus superveniens (confermando in tal modo la giurisprudenza del Tribunale di Roma cfr. Sent. 30 settembre 2015 n. 8195, in L.&G.,, 2015, 11, 1031, nota Aiello).
Ha, altresì, rilevato che il datore di lavoro non aveva allegato e provato i presupposti di cui all’art. 2103, comma 2, c.c. non essendo stata allegata e provata alcuna modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da incidere sulla posizione della lavoratrice che avrebbe potuto giustificare l’assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
Nel caso concreto, però, si trattava di una totale assenza di specifiche mansioni in evidente violazione dell’art. 2103 c.c. conseguentemente, accertava che si era realizzato un arresto della crescita professionale ed un impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice e le riconosceva un danno alla professionalità liquidato in misura pari al 50% delle retribuzioni lorda mensile.
Avv. Filippo Aiello
Scarica la sentenza