13 gennaio 2017
Generico ,
Licenziamento disciplinare – insubordinazione - fatto materiale – sussistenza – ordine illegittimo – irrilevanza giuridica del fatto – equivalenza all’insussistenza materiale del fatto – diritto alla reintegra – sussistenza
Un pilota di seconda si era rifiutato di ottemperare al comando datoriale di partecipazione ad un corso per conseguire l'abilitazione «Aerial Mountain Work» a proprie spese e non a spese dell'azienda, pur essendosi più volte dichiarato disponibile a frequentare detto corso qualora l’azienda ne avesse assunto gli oneri anche in considerazione del fatto che tale abilitazione non era imposta per la qualifica di appartenenza da alcuna fonte normativa ma frutto di libera scelta organizzativa imprenditoriale.
Il Tribunale di Roma ha affermato che per potersi ritenere sussistente un inadempimento del lavoratore occorre che la disobbedienza al comando datoriale si riferisca ad una legittima richiesta del datore di lavoro. Qualora la richiesta non sia fondata su di un obbligo di legge, di contratto individuale o collettivo, ovvero di una prassi aziendale consolidata ed oneri il dipendente al sostenimento di costi, il rifiuto di adempiere all’ordine pur sussistendo come fatto materiale deve ritenersi giuridicamente irrilevante e come tale insuscettibile di sanzione.
Il Tribunale ha, conseguentemente dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ordinato la reintegra del lavoratore, poiché l’irrilevanza disciplinare del fatto equivale a insussistenza del fatto materiale. Avv. Filippo Aiello