13 gennaio 2017
Generico ,
Tribunale di Roma - Sentenza 23 giugno 2016, n. 6211, Dott. Maria Gabriella Marrocco
Demansionamento - risarcimento del danno - natura - tassazione - esclusione
La somma corrisposta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da demansionamento non deve essere sottoposta a tassazione, perché non integra un ripianamento della cessazione di un guadagno bensì il ristoro di un danno emergente, estraneo come tale alla previsione dell’art. 6 co. 1 e 2 del DPR 917/1986.
Qualora il datore di lavoro abbia operato le ritenute di legge sull’ammontare complessivo riconosciuto giudizialmente, il creditore procedente può intimare il pagamento anche dell’importo corrispondente a tali ritenute, spettando in ogni caso al Giudice dell’opposizione all’esecuzione la verifica, ancorchè incidentale, della rilevanza fiscale o meno del credito in parola.
Avv. Filippo Aiello
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