RITO FORNERO. Impugnazione del licenziamento con rito Fornero. Ammissibilità della domanda subordinata ex art. 8 legge 604/66 in caso di rigetto della domanda ex art. 18 S.L. per difetto del requisito dimensionale. La correttezza del rito va verificata sulla base del criterio della prospettazione. Il giudice è obbligato a pronunciarsi sulla subordinata per il principio di unicità della domanda di impugnazione del licenziamento e l’identità dei fatti costitutivi. Cass. Sez. Lav. 30.9.2016 n. 19557 - Pres. Bronzini - Rel. Manna.
Sentenza Cassazione Sezione Lavoro 30.9.2016 n. 19557 - Pres. Bronzini - Rel. Manna
Con riferimento ad una pronuncia di merito, emessa nell’ambito di un procedimento ex art. 1, commi 47 e ss. l. 92/2012 (rito Fornero) con la quale è stata respinta la domanda di impugnazione del licenziamento per carenza del requisito dimensionale ed è stata dichiarata inammissibile la domanda subordinata proposta ex art. 8 legge 604/66, va affermata la illegittimità di quest’ultima pronuncia, perché ogni questione di rito va delibata in base alla domanda dell’attore, la sua soluzione non potendo dipendere dall’esito dell’istruttoria. E se da tale esito “dovesse emergere l’applicabilità della sola tutela c.d. obbligatoria di cui all’art. 8 della legge n. 604/66, il giudice dovrà pronunciarsi su di essa”. A tale conclusione si perviene considerando il “principio generale di unicità della domanda di impugnazione del licenziamento … unica e inscindibile a prescindere dal tipo di tutela che, all’esito del giudizio, il giudice riterrà di accordare”.
In dichiarato contrasto con quanto affermato da Cass. n. 16662 del 2015, deve affermarsi l’accoglibilità, anche nell’ambito del rito Fornero, delle domande subordinate di tutela obbligatoria, esattamente come previsto dall’art. 1 comma 48 l. 92/2012, considerato che il requisito occupazionale costituisce un mero fatto impeditivo della tutela ex art. 18 S.L. e gli unici fatti costitutivi, identici per entrambe le discipline, sono l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità del recesso.
Per quanto attiene al merito della controversia, trattandosi di società estera con sede secondaria in Italia, il requisito occupazionale va considerato con riferimento al solo territorio nazionale.
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