RITO FORNERO. Impugnazione del licenziamento con rito Fornero, previo accertamento della “codatorialità”. Ammissibilità in applicazione del criterio della prospettazione. Gli errori di rito senza pregiudizi processuali non producono nullità della sentenza. Cass. Sez. Lav. 8.9.2016 n. 17775 - Pres. Di Cerbo - Rel. Amendola.
Sentenza Cassazione Sezione Lavoro 8.9.2016 n. 17775 - Pres. Di Cerbo - Rel. Amendola
Con riferimento ad una pronuncia di merito, emessa nell’ambito del procedimento ex art. 1, commi 47 e ss. l. 92/2012 (rito Fornero), che, riconosciuta la contitolarità del rapporto di lavoro in capo a più datori, ha ritenuto applicabile l’art. 18 S.L. ed annullato il recesso per giustificato motivo oggettivo in quanto motivato con riferimento ad uno solo di essi, respingendo l’eccezione di inammissibilità della domanda in quanto relativa ad una questione che non atterrebbe alla qualificazione del rapporto come individuata dall’art. 1, comma 47 l. 92/2012, va ritenuta la legittimità della pronuncia ed affermata la ammissibilità del ricorso al rito Fornero, perché la questione di rito va delibata in base alla domanda dell’attore, ferma la successiva verifica dell’applicabilità della tutela sostanziale richiesta ai fini del merito.
La natura giuridica del rapporto, così come l’individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro e destinatario dei provvedimenti di tutela ex art. 18 S.L., costituiscono questioni che il giudice dovrà affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda su cui può statuire, che è appunto la domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento. Il riferimento alle “questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” contenuto nell’art. 1, comma 47 l. 9272012 “esplica la volontà del legislatore di non precluderne l’utilizzo per barriere imposte dall’apparenza della forma”.
In ogni caso, “l’inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza” se non in presenza di uno specifico pregiudizio processuale.
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