RITO FORNERO. Impugnazione del licenziamento con rito Fornero, previa qualificazione come subordinato di un rapporto associativo. Legittimità di pronuncia di accoglimento delle domande subordinate ex art. 8 legge 604/66 e 2121 c.c., perché fondate su identici fatti costitutivi. Ostano ad interpretazioni restrittive il principio del giusto processo e della effettività della tutela. Gli errori di rito senza pregiudizi processuali non producono nullità della sentenza. Cass. Sez. Lav. 13.6.2016 n. 12094 - Pres. Venuti - Rel. Amendola.

16 novembre 2016

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Sentenza Cassazione Sezione Lavoro 13.6.2016 n. 12094 - Pres. Venuti - Rel. Amendola Con riferimento ad una pronuncia di merito, emessa nell’ambito di un procedimento ex art. 1, commi 47 e ss. l. 92/2012 (rito Fornero), che, qualificato il rapporto di associazione in partecipazione nei termini di un rapporto di lavoro subordinato, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, respingendo la domanda principale di accertamento della nullità del recesso ex art. 18, 1° co. S.L. ed accogliendo le domande subordinate di condanna al pagamento dell’indennità ex art. 8 legge 604/66 e di quella di mancato preavviso, va affermata la ammissibilità del ricorso al rito Fornero, perché la questione di rito va delibata in base alla domanda dell’attore, ferma la successiva verifica dell’applicabilità della tutela sostanziale richiesta ai fini del merito. L’art. 1, comma 48 legge 92/2012, ove facoltizza alla proposizione con il rito Fornero anche di domande “diverse” che siano fondate “su identici fatti costitutivi” va interpretata nel senso che “non è necessaria una assoluta identità di tutti i fatti costitutivi delle diverse domande azionate, ma è … sufficiente una sovrapposizione quanto meno con i fatti costitutivi dell’impugnativa di licenziamento, coincidenza qualificata dalla circostanza che si tratti di pretese che dalla vicenda estintiva del rapporto di lavoro traggano presupposto”. Atteso che, in conformità a Cass. SS.UU. n. 141 del 2006, “fatti costitutivi … dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo”, mentre non lo è il requisito dimensionale e che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda ex art. 18 S.L. “contiene implicitamente anche quella prevista dall’art. 8 della l. n. 604 del 1966”, in dichiarato contrasto con quanto affermato da Cass. n. 16662 del 2015, deve affermarsi l’accoglibilità, anche nell’ambito del rito Fornero, delle domande subordinate, sia di tutela obbligatoria, sia di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, anch’essa “fondata sulla pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e su di un ingiustificato recesso senza preavviso”. A ciò non osta l’esigenza di accelerazione del rito riservata dal legislatore alle domande ex art. 18 S.L., perché prevalgono le esigenze di effettività della tutela, ormai oggetto di un obbligo attuativo anche di fonte comunitaria, esigenze che potrebbero essere pregiudicate da una frammentazione dei giudizi, ineluttabile vista la presenza di termini decadenziali e suscettibile di determinare contrasto di giudicati; in ogni caso, “l’inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza” se non in presenza di uno specifico pregiudizio processuale.cass-sez-lav-n-12094-del-2016
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