LITISPENDENZA tra il giudizio di impugnazione del licenziamento promosso con rito ordinario a sensi degli artt. 2 e 8 L. 604/66 ed il successivo giudizio promosso con il rito Fornero per farne accertare la nullità per causa di matrimonio. Insussistenza. Decadenza ex art. 6 Legge 604/1966. Non è impedita dalla proposizione del primo giudizio.
Trib. Roma, Sez. Lavoro, Sentenza 1.2.2016, Est. Dott. Giovanni Armone.
La domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento per violazione degli artt. 2 e 8 L. 604/66, proposta con giudizio ordinario attualmente pendente in grado di appello, differisce sia sotto il profilo della causa petendi che del petitum da quella successivamente proposta con il rito Forneo e tendente ad ottenere la declaratoria di nullità del recesso perché intimato a causa di matrimonio, nonché la reintegrazione ex art. 18 Stat. Lav..
Infatti, l’atto unilaterale di licenziamento attribuisce al lavoratore tanti diritti (potestativi) di impugnativa di licenziamento quanti sono i vizi astrattamente deducibili; ne consegue che la prima sentenza in ordine cronologico emessa su un’impugnativa di licenziamento preclude le sole impugnative che facciano valere i medesimi vizi, ma non altre fondate su diversa causa petendi. In tale fattispecie non opera, quindi, la litispendenza.
Tuttavia, dalla premessa secondo la quale il diritto di impugnare il licenziamento per carenza del giustificato motivo oggettivo è diverso dal diritto di impugnare il licenziamento per nullità, che dunque dalle due impugnative scaturiscono due diverse azioni giudiziali, consegue che la decadenza prevista dall’art. 6 l. 604/66, come modificato dalla l. 183/2010, deve essere tempestivamente impedita per entrambi i diritti; e se l’impugnativa stragiudiziale può essere genericamente riferita a tutti i possibili vizi del licenziamento, non così quella giudiziale, proprio in quanto essa introduce un’azione, di cui devono essere chiari fin dall’inizio i contorni oggettivi.
Non può trovare applicazione alla specie l’orientamento giurisprudenziale interpretativo dell’art. 6 L. 604/66 che esonerava dall’onere di impugnativa stragiudiziale il lavoratore che intendesse far valere la nullità del licenziamento ad es. intimato a causa di matrimonio. Tale orientamento si era formata in un regime normativo in cui l’impugnativa era prevista all’interno della l. 604/1966, inapplicabile ai licenziamenti nulli. Ma oggi quell’interpretazione non è più sostenibile, perché l’art. 32, comma 2, l. 183/2010 ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
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