RITO FORNERO. Accertamento in via incidentale della qualificazione subordinata del rapporto. Ammissibilità. Contestazione di tale qualificazione da parte del datore di lavoro, soccombente nella fase sommaria, per la prima volta nella fase di opposizione. Ammissibilità
Trib. Roma, Sez. Lavoro, Sentenza 6.5.2016, Est. Dott. Giovanni Armone.
A sensi dell’art. 1, co. 47 L. 92/2012, nel nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti possono essere esaminate e risolte in via incidentale anche questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, al fine di stabilire se la risoluzione di un rapporto di lavoro sia qualificabile come licenziamento.
La contestazione della natura subordinata del rapporto, che rappresenta “un fatto costitutivo del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività”, non “può dirsi tardiva per il fatto che” sia “stata avanzata solo nella fase di opposizione” dal datore di lavoro soccombente all’esito della fase sommaria.
Ciò in quanto, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità “nella fase sommaria non maturano preclusioni a carico di nessuna delle parti” e “pertanto, nella fase di opposizione, il convenuto può proporre tutte le eccezioni consentite in un’ordinaria causa di lavoro … ancorché, per la soccombenza nella fase sommaria, egli assuma la veste formale di attore in opposizione”.
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