2 giugno 2016
Generico ,
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Decreto 11 febbraio 2016, Est. Calvosa, FLAI-CGIL Roma Sud Pomezia Castelli c. G.V. srl
Condotta antisindacale – licenziamento collettivo – violazione della procedura ex art. 4 l. n. 223/1991 – rimozione effetti: revoca dei licenziamenti dei dipendenti neoassunti ex d.lgs. n. 23 del 2015 - esclusione
In caso di licenziamento collettivo, l'omessa attivazione della procedura d'informazione e consultazione sindacale prevista dalla l. 223/91 integra una condotta antisindacale comportando, implicitamente, il rifiuto del riconoscimento delle prerogative sindacali.
L'art. 7, co. 4 bis, della L. 31/08, di conversione del D.L. 248/07, trova applicazione solo qualora vi sia un passaggio diretto del lavoratore dall'impresa inizialmente appaltatrice a quella subentrante senza soluzione di continuità.
Ai fini della rimozione degli effetti della condotta antisindacale, non può disporsi la revoca dei licenziamenti qualora i lavoratori licenziati siano stati assunti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 in quanto la sanzione applicabile al datore di lavoro, responsabile della predetta condotta antisindacale, non può essere superiore a quella cui potrebbero ambire i singoli dipendenti i quali in applicazione dell'art. 10 D.Lgs. 23/15, possono ottenere solo una tutela indennitaria.
Art. 28 L. 300/1970; Art. 4 L. n. 223/1991; art. 10 d.lgs. n. 23/2015; art. 7, co. 4 bis, d.l. 248/2007 (conv. L. 31/08).
Un’impresa appaltatrice di un servizio di manutenzione procedeva al licenziamento di tutti i propri dipendenti, a causa della perdita del predetto appalto, senza rispettare la procedura di cui all’art. 4 della L. 223/91.
Il Giudice ha, in primo luogo, escluso l’applicabilità della deroga prevista dall’art. 7, co. 4 bis, del d.l. 248/07 (conv. con L. 31/08) che, in ipotesi di acquisizione di personale già impiegato nel medesimo appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, dispone la non applicazione della legge 23 luglio 1991, n. 223 «nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative», giacché, nella specie, si trattava di lavoratori che non erano passati alle dipendenze di un'impresa appaltatrice subentrante nell’appalto.
Il Tribunale, rilevata la totale carenza della procedura ex art. 4 della l. n. 223 del 1991 ha ritenuto che tale condotta datoriale integri una condotta antisindacale comportando, implicitamente, il rifiuto del riconoscimento delle prerogative sindacali.
Con riferimento alla rimozione degli effetti della condotta antisindacale, il Tribunale ha dovuto valutare la revocabilità dei licenziamenti intimati alla luce del fatto che si trattava di lavoratori tutti assunti in epoca successiva al d.lgs. n. 23 del 2015 cui, in caso di licenziamento collettivo illegittimo, trova applicazione l’art. 10 D.Lgs. cit. che, richiamando il precedente art. 3, co. 1, prevede che il giudice debba dichiarare l’estinzione del rapporto di lavoro e riconoscere al lavoratore solo una tutela indennitaria.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter disporre la revoca dei licenziamenti in quanto la sanzione applicabile al datore di lavoro responsabile della menzionata condotta antisindacale sarebbe stata superiore a quella cui avrebbero potuto aspirare i singoli dipendenti.