Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Ordinanza 10 dicembre 2015, Est. Monterosso, A.A. c. T. S.p.A. Scarica il provvedimento Maternità e paternità – permessi per paternità - diritto - sussistenza – condizioni
Va riconosciuto il diritto del padre ai permessi giornalieri anche nell’ipotesi in cui la madre sia casalinga alla luce della piena assimilazione della «casalinga» alla lavoratrice non dipendente contenuta nella normativa di riferimento (art. 40 d.lgs. n. 151/2001) e nei principi costituzionali che tutelano il diritto alla paternità e la libertà di ciascuna famiglia di meglio organizzarsi al suo interno nel primo anno di vita del figlio, per garantire allo stesso un adeguato sviluppo affettivo e relazionale.
Artt. 39 e 40 d.lgs. 151/2001.
Un datore di lavoro non aveva concesso al lavoratore i permessi per paternità nel primo anno di vita del bambino, assumendo che non vi era riscontro del fatto che la madre, casalinga, si trovasse in condizioni oggettive che le impedivano di prendersi cura del bambino.
Il lavoratore ha adito in via d’urgenza il Tribunale di Roma che, ha consentito la fruizione dei permessi giornalieri richiesti ritenendo che le disposizioni di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 151 del 2001 dispongano che il padre possa usufruire dei citati permessi «quando la madre non sia lavoratrice dipendente» ivi comprendendovi l’ipotesi in cui la stessa sia «casalinga».
Il Giudice ha ritenuto di condividere l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la decisione n.4618/2014, che ha ritenuto sussistere il diritto del padre ai permessi giornalieri anche nella ipotesi in cui la madre sia casalinga in quanto tale interpretazione appare più corretta avuto riguardo ai principi costituzionali che tutelano anche il diritto alla paternità e la libertà di ciascuna famiglia di meglio organizzarsi al suo interno nel primo anno di vita del figlio, per garantire allo stesso un adeguato sviluppo affettivo e relazionale .