Appello Roma, Sezione Lavoro, Sentenza 5/5/2015, Est. Orrù. Conferma Trib. Roma
Art. 54 c.1 e 2 D.Lgvo 151/2001 Corte di Giustizia C-506/06 del 26/06/2008
La Corte di Appello di Roma ritiene inapplicabile al caso sottoposto al suo esame, la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-506/06 del 26/6/2008 che non ha riconosciuto meritevole di tutela la posizione della lavoratrice madre che, facendo ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, si sia limitata a crioconservare gli embioni, anziché impiantarli in utero.
La Corte di Appello, nel caso esaminato, in presenza della certificazione medica attestante come data del presunto concepimento quella coincidente con la lettera di recesso, ha escluso la ricorrenza della diversa ipotesi dell’embrione non impiantato nell’utero materno.
Nel caso di specie, all’impianto dell’embrione è seguita una gravidanza e alla accertata gravidanza, le tutele approntate per tutte le lavoratrici madri.
Il tema della procreazione medicalmente assistita e la sua rilevanza nel rapporto di lavoro è affrontata anche da Cass. 5/4/2016 n. 6575 che conferma Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il carattere discriminatorio del licenziamento comminato ad una lavoratrice che aveva reso nota l'intenzione di sottoporsi a tecniche di procreazione medicalmente assistita recandosi all’estero.
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