Rapporto di Agenzia - Patto di non concorrenza - Sua quantificazione percentuale sulle provvigioni - Validità - Pagamento in costanza di rapporto - Legittimità

15 aprile 2016

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Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Composizione Collegiale, Ordinanza 17.3.2016, Est. Giovene di Girasole, Pres. Sordi. Conferma Trib. Roma 19.1.2016, Est. Trementozzi

Art. 1751 bis c.c. – 7 dell’AEC

Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo,  ha confermato l’ordinanza cautelare che in accoglimento del ricorso proposto dalla società, ha inibito all’agente lo svolgimento di attività ritenuta concorrenziale.

Ha respinto l’eccezione di nullità del patto sottoscritto tra le parti affermando che l’art. 1751 bis c.c., lì dove afferma la natura non provvigionale dell’indennità, “non ha inteso escludere che essa possa essere calcolata in percentuale sulle provvigioni, ma ha solo voluto specificare che la stessa non debba essere considerata, a vari fini, quale ad esempio quello fiscale, provvigione.”.

Il Tribunale ha altresì affermato la validità del patto che prevede il pagamento anticipato e dilazionato in costanza di rapporto, anziché alla cessazione dello stesso, non ravvisandosi previsioni in senso contrario nell’art. 1751 bis cod. civ.

Il Tribunale ha ritenuto che gli unici accertamenti che il giudice è chiamato a compiere, sono relativi alla congruità del compenso,  ribadendo la finalità dell’indennità  che è quella di garantire all’agente un adeguato sostentamento per la durata del patto di non concorrenza, in considerazione della limitata capacità di guadagno che l’agente dovrà scontare in tale periodo.

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