8 ottobre 2014
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Decadenza dall’azione giudiziaria- art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni - Inapplicabilità della norma al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute dall’INPS prima delle integrazioni apportate dall’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge 111/2011.
Una delle prime pronunce intervenute a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2 aprile 2014 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 38 d.l. 98/2011, per violazione dell’art. 3, secondo comma Cost. nella parte in cui prevedeva l’applicazione retroattiva di nuovi termini prescrizionali e decadenziali anche ai giudizi pendenti in primo grado.
La decisione si pone in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6959/2012) secondo il quale la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente quale consolidatasi per effetto della nota pronuncia delle sezioni unite n. 12720 del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest'ultima all'originario contenuto dell'art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011, ovvero nel senso della inapplicabilità dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate dell'art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall'ente previdenziale.