12 settembre 2014
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Corte D’Appello di Roma, sentenza del 23 dicembre 2013, Cons. Rel. Annalisa Di Paolantonio, rg. n. 5361/2013, T.L. (Avv. Guido Conti) c/ B. B. P.L.C. (Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Aldo Bottini, Emanuela Nespoli e Federica Partenò) e E. S.p.A. (Avv.ti Arturo Maresca e Gaetano Giannì).
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[column layout="two"]La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto dal lavoratore, ha riformato la sentenza impugnata (nonché la precedente ordinanza del 12 febbraio 2013) per avere erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso e della opposizione, senza pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza o infondatezza delle domande e senza disporre il mutamento del rito.
In particolare, la Corte di Appello di Roma:
- quanto all'ambito di applicazione ed alla funzione specifica del procedimento disciplinato dai commi 47 e seguenti dell'art. 1 della legge 92/2012, ha ritenuto che: a) fra le domande che, sebbene diverse, "siano fondate sugli identici fatti costitutivi", va ricompresa anche “la domanda subordinata di concessione della tutela di cui all'art. 8 della legge 604/1966”; b) è ammissibile
“il ricorso al procedimento speciale anche nei casi in cui il ricorrente, nell'impugnare l'atto espulsivo, invochi le tutele previste dall'art. 18 nei confronti di più soggetti, sul presupposto che gli stessi costituiscano un unico centro di imputazione di interessi e, quindi, un unico datore di lavoro. In detta fattispecie la unicità del rapporto concorre a formare, unitamente alla illegittimità del recesso, la causa petendi della domanda volta ad ottenere la tutela reintegratoria, sicché il ricorso così formulato non esula dai limiti posti dai commi 47 e 48”;
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- quanto ai limiti posti al potere del Giudice di rilevare l'errore nella scelta del rito ha ritenuto che la questione debba essere risolta sempre “alla stregua della prospettazione dell'attore o del ricorrente, ossia in base al contenuto della domanda giudiziale,” e che, pertanto, qualora il ricorrente impugni il licenziamento, invocando la applicazione della tutela reintegratoria - o comunque di una delle tutele previste dal novellato art. 18 – “non può porsi questione di ammissibilità del rito prescelto, sicché il Tribunale, ove ritenga inaccoglibile la domanda formulata, per difetto dei necessari elementi costitutivi del diritto, dovrà respingerla nel merito, disponendo, contestualmente, il mutamento di rito quanto all'accertamento della fondatezza dell'azione sotto altri profili”;
- quanto alla natura dei provvedimenti adottabili nel presente grado in caso di errore nella scelta del rito, ha escluso che la causa possa essere rimessa al Tribunale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e disposto il mutamento del rito in appello
“consentito in appello dall'art. 439 c.p.c., e rispetto al quale non risulta ostativo il disposto dell'art. 4 comma 2 del d.lgs 150/2011, posto che la preclusione ivi prevista si riferisce, evidentemente, alle ipotesi in cui il processo prosegua secondo le regole proprie del rito prescelto, non già alla diversa fattispecie, qui verificatisi, della immediata conclusione del procedimento con una pronuncia di inammissibilità dell'azione”.
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