Giusta causa e "insussistenza del fatto". Sent. 22-05-2014 Corte d'Appello di Roma Est. Cons. Pascarella

12 settembre 2014

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Corte di Appello di Roma, sentenza del 22.5.2014, depositata in data 28.5.2014, Cons. Rel. Dott. Pascarella n.r.g. 509/2014, P.I. S.p.A. (avv. M. Marazza) c. C.M. (avv.ti Giuseppe de Tommaso, Francesco Autieri e Giuseppe Pannone)

La Corte d’Appello di Roma ha esaminato il reclamo proposto dal datore di lavoro avverso alla sentenza del Tribunale di Latina il quale, in accoglimento dell’opposizione proposta dal dipendente, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento espulsivo intimato al  lavoratore condannando la Società alla reintegra dell’opponente nel posto di lavoro, nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1, comma 42 legge n. 92/2012 commisurandone l’importo a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

In particolare, il Tribunale di Latina ha accolto l’opposizione proposta dal dipendente ritenendo che, sebbene la mancanza contestata a quest’ultimo fosse sussistente, la stessa era tuttavia sussumibile nell’ambito delle condotte punibili dal CCNL di settore con una sanzione conservativa.

La Corte di Appello di Roma ha accolto il reclamo proposto dal datore di lavoro evidenziando:

-sebbene la tutela reintegratoria c.d. “attenuata o depotenziata” sia circoscritta alle ipotesi previste dal comma 4 dell’art 18 così come novellato dalla legge 92/2012, ossia: a) “insussistenza del fatto contestato”; b) "il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili",  il requisito della punibilità del fatto con una sanzione conservativa non può essere ritenuto sussistente sulla base di una interpretazione analogica del codice disciplinare, sicchè, qualora il fatto ascrivibile al dipendente non risulti incluso in modo specifico da una previsione contrattuale tra quelli passibili di sanzione conservativa, deve escludersi che possa trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata.

-il "fatto" cui si riferisce il citato art. 18 deve concretizzarsi in un comportamento qualificabile come inadempimento ovvero comunque idoneo, per sua natura e in astratto, ad incidere irrimediabilmente sulla funzionalità del rapporto, di conseguenza: “deve ritenersi che esso è "insussistente" non solo quando non si è verificato nella realtà fenomenica, ma anche quando esso, pur verificatosi, non sia imputabile al lavoratore ex art. 1218 c.c. ovvero non appartenga alla categoria degli inadempimenti o dei fatti che astrattamente considerati possono incidere sullo svolgimento del rapporto. Ne consegue che nella nozione di “fatto” è incluso anche il dato dell’antigiuridicità dello stesso

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