12 settembre 2014
Generico ,
Tribunale di Roma, 16 luglio 2013 (ord.) Est. Francesca Romana Pucci, G.D. e altri c/ A. S.p.A. e M.D.I.D.T..
Rito Fornero – domande fondate su fatti costitutivi non identici rispetto a quelle ex art. 18 L. n. 300/70 – separazione delle domande e mutamento del rito ex art. 4 D.lgs. 150/2011
Il comma 48 dell'art. l della L. 92/2012 dispone che con il ricorso possono essere proposte, oltre alle domande relative all'impugnativa del licenziamento, anche quelle «che siano fondate sugli identici fatti costitutivi». Domande quali l'accertamento del diritto al superiore inquadramento o la condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32 L. 183/2010 quale effetto della conversione del rapporto di lavoro non sono, dunque, proponibili in quanto prescindono completamente dal licenziamento. In caso di proposizione di tali domande con il rito sommario, poiché le conseguenze dell'erronea adozione del nuovo rito speciale piuttosto che di quello lavoristico del codice di rito non sono disciplinate dalla legge n. 92 del 2012, deve “farsi riferimento all'art. 4 del decreto legislativo l° settembre 2011, n. 150, con il quale il legislatore ha optato per la soluzione del mutamento di rito tutte le volte in cui una delle controversie da trattare secondo uno dei modelli considerati dal decreto sia promossa seguendo un rito diverso da quello stabilito dallo stesso decreto legislativo per quella categoria di controversie”. Pertanto, previa separazione delle relative domande, deve essere disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lvo 150/2011, con assegnazione alle parti dei termini per l'integrazione degli atti difensivi come da dispositivo.
Rito Fornero – domanda relativa alla illegittimità della apposizione del termine o della somministrazione – proponibilità in via incidentale
In caso di anticipato recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro a termine, con il rito sommario può essere proposta sia la domanda avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., sia quella inerente il diritto del ricorrente alla "conversione" del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo accertamento della irregolarità del contratto di somministrazione e/o della nullità del termine finale. Detto accertamento, infatti, attiene alle "questioni relative alla qualificazione del rapporto" di cui al comma 47 dell'art. l L. 92/2012, essendo finalizzato, all'applicazione dell'invocato art. 18 stat. Lav.. Tale accertamento, tuttavia, “è meramente incidentale, trattandosi di questione che il giudice dovrà risolvere per pervenire alla decisione su quella che resta l'unica domanda sul merito della quale egli può statuire e, cioè, la domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento, così dovendosi logicamente qualificare il recesso datoriale ante tempus dal contratto di lavoro”.
Somministrazione – contratti cessati anteriormente al 31.12.2011 – eccezione di decadenza ex art. 32 L. 183/2010 – inapplicabilità del regime decadenziale.
Il regime decadenziale di cui all' art. 32 L. 183/2010 è inapplicabile ai contratti di somministrazione cessati anteriormente alla data del 31.12.2011. Ed infatti, diversamente da quanto previsto per i contratti a termine, l’art. 32, comma 4, lett. d) non contiene alcun riferimento all'epoca di sottoscrizione dei contratti di somministrazione. A fronte, dunque, dell'inesistenza di una specifica previsione di legge che sancisca la retroattività della norma, “la fattispecie di cui al comma 4 lett. d) dell'art. 32 non può che seguire il generale principio di irretroattività della legge, per cui il regime della decadenza dovrà applicarsi ai soli contratti di somministrazione stipulati dopo l'entrata in vigore della L. 183/2010, nonché a quelli stipulati prima, ma ancora in corso a tale data. E l'entrata in vigore dell'art. 32 non può che farsi coincidere con la data del 31.12.2011, atteso lo 'slittamento' a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "decreto milleproroghe" (d.l. 225/2010 convertito dalla 1. 10/2011 in vigore dal 27 febbraio 2011), ritenendo il giudicante che l'art. 2, comma 54 del d.l. 225/2010 - in vigore dal 27 febbraio 2011 - (che ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 32 1. 183/2010) si applica anche alle altre azioni, diverse dal licenziamento, previste dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, quale è appunto la fattispecie in esame”.
Somministrazione – indicazione specifica della causale – orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Posta l’eccezionalità di tale forma contrattuale rispetto al tipo del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con riferimento al contratto di somministrazione deve ritenersi “la giuridica necessità di una precisa e circostanziata indicazione, nella forma richiesta dalla legge, delle effettive "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che consentano la conclusione di quel particolare accordo”. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, se in un primo momento ha ritenuto che “anche causali generiche quali quelle relative a "punte di intensa attività" (o formule consimili)” possano ritenersi valide, “salvo comunque verificare l'effettiva ricorrenza delle esigenze alle quali si ricollega l'assunzione del singolo dipendente” (sentenza n. 2521 del 2012), ha poi superato tale orientamento rimarcando che “la genericità della causale rende il contratto illegittimo” (sentenza n. 1148 del 2013). L'ampiezza delle astratte causali legislativamente previste, dunque, deve essere bilanciata da una specifica individuazione contrattuale delle causali concretamente ricorrenti; diversamente il datore di lavoro potrebbe arbitrariamente avvalersi della tipologia negoziale de qua rendendo estremamente difficile, se non addirittura impossibile, per il lavoratore la verificabilità della reale sussistenza delle ragioni giustificative addotte e creare uno sbilanciamento delle posizioni delle parti nell'eventuale giudizio.