Tribunale di Roma, 2 Gennaio 2014 (ord.). Est. Vetritto. T.S.C. S.p.A. c./ G.P.1) Il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 1, comma 48 ("la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento... si propone..." e non "può proporsi") impone di considerare come obbligatorio il ricorso al rito sommario in tutti quei casi in cui si intenda sottoporre al vaglio dell'autorità giudiziaria un provvedimento espulsivo.
2) stante l’assenza di qualsivoglia distinzione nell’ambito della normativa in ordine alla parte che può agire in giudizio ai fini dell’accertamento della legittimità del recesso ed attese le esigenze di celere definizione perseguite dal legislatore con il rito sommario, anche la parte datoriale è legittimata ad agire con il rito Fornero.