12 settembre 2014
Generico ,
Non è ammissibile la "riassunzione" di un giudizio dichiarato estinto in ragione del mancato compimento dell'attività processuale nel termine perentorio previsto dalla legge o stabilito dal giudice, in quanto il provvedimento del giudice (estinzione o improcedibilità) “costituisce una chiara declaratoria in rito di chiusura del processo (cfr. da ultimo Cass. 9.9.2013, n. 20613, …), rispetto alla quale la "riapertura" di esso attraverso la "riassunzione" non è appunto ipotizzabile”.
La domanda giudiziale è infatti idonea ad impedire la decadenza di un diritto “non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale”