12 settembre 2014
Generico ,
Non può ritenersi applicabile il testo dell’art. 1, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 368/2001, nel testo introdotto dalla legge 92/2012 nella parte in cui dispone che il requisito dell'indicazione specifica delle ragioni tecnico, organizzativo, produttive "non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276..." laddove non si tratti di primo contratto a termine stipulato tra le parti ovvero quando il datore di lavoro sia subentrato, ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel rapporto di lavoro a termine originariamente instaurato fra il dipendente ed il precedente datore di lavoro, “subentro i cui effetti non possono non estendersi anche alle preclusioni già maturate dal precedente datore di lavoro in ordine alla possibile reiterazione di contratti a termine”