12 settembre 2014
Generico ,
A fronte della previsione legislativa che impone la forma scritta del licenziamento e, quindi, la sottoscrizione del datore di lavoro, deve ritenersi inefficace in quanto intimato in violazione dell'art. 2, comma 1, 1. 604/66, il provvedimento espulsivo irrogato al lavoratore tramite messaggio di posta elettronica in quanto, lo stesso, non può fornire alcuna certezza sulla provenienza o sull'identità dell'apparente sottoscrittore.