Decadenza dall’impugnazione del licenziamento ex art. 6, Legge n. 604/1966 – efficacia probatoria della ricevuta di consegna di fornitore di servizi postali privato

20 ottobre 2017

Generico ,

Tribunale di Roma, sez. lav., 9 ottobre 2017 (ord.), est. Nunziata

Con ordinanza del 9 ottobre 2017, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di impugnativa del licenziamento proposta, a norma dell’art. 1, commi 47 e ss., Legge n. 92 del 2012, da un lavoratore dipendente licenziato per giustificato motivo soggettivo, avendo il ricorrente impugnato il provvedimento di recesso in parola oltre i sessanta giorni prescritti dall’art. 6, Legge n. 604/1966, ai sensi del quale, per l’appunto, “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta”.

Infatti, benché la nota scritta di comunicazione dell’atto di recesso risultasse essere stata consegnata al ricorrente tramite un corriere privato in data 29 luglio 2016, l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento risultava essere avvenuto non prima del 18 novembre 2016 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale di cui al citato art. 6, L. n. 604/1966.

A conferma della veridicità della ricevuta di consegna della predetta comunicazione l’ordinanza ha ricordato che, benché i servizi di notificazione e di comunicazione degli atti giudiziari siano affidati unicamente al “fornitore del servizio universale” – oggi Poste Italiane s.p.a. – e che, pertanto, l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato da un fornitore di servizi postali privato non possa valere a rendere certa la data di ricezione, “trattandosi di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione”, tuttavia, nell’ambito di un procedimento ad istruzione sommaria, quale è quello disegnato dall’art. 1, comma 48 della Legge 92/2012, la ricevuta di consegna di corriere privato ha senz’altro valore probatorio tra le parti.

Ciò in quanto, ad opinare diversamente, l’intento del legislatore di liberalizzazione dei servizi postali sarebbe notevolmente sminuito; ferma restando la possibilità di contestare la veridicità del documento “con ogni mezzo di prova”.

Non avendo il lavoratore fornito alcun elemento di prova idoneo a contrastare la veridicità della ricevuta di consegna del documento in parola, essendosi, di contro, limitato a contestarne, del tutto genericamente, l’efficacia probatoria, il Tribunale ha concluso nel senso che doveva ritenersi essere stata raggiunta la prova tanto in ordine all’avvenuta consegna della lettera di licenziamento, quanto relativamente alla data di consegna, con conseguente decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare l’atto di recesso.

a cura di Elena Giorgi

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