Il verbale che dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione può contenere, nelle controversie di lavoro, anche la comunicazione formale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10734/2024. Viene richiamato il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’articolo 7 della legge n. 604/1966: “Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”. Secondo la pronuncia, delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio): motivo per cui, una volta che si avvera la prima prima o è scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”.