La condanna penale precedente all’instaurazione del rapporto lavorativo non implica necessariamente il licenziamento legittimo del lavoratore. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8902/2024.
Nel caso in questione, l’azienda aveva comminato al dipendente il licenziamento per giusta causa a seguito di una condanna penale per reati commessi circa vent’anni prima rispetto alla contestazione.
I giudici rimarcano come sia necessario valutare se la condanna abbia inciso sul rapporto di lavoro in atto e se la condotta sia incompatibile con l’elemento fiduciario. Viene così confermata la decisione dei giudici di merito che avevano annullato il licenziamento disciplinare, disponendo il reintegro del dipendente.