La professione dell'avvocato e la legge n. 124/2017 "per il mercato e la concorrenza"

23 agosto 2017

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La  legge 4 agosto 2017 n. 124 (scarica il testo)  pubblicata nella GU del 14 agosto 2017 n. 189 contiene norme che incidono profondamente sullo svolgimento della professione forense di cui diamo conto con una breve scheda sintetica: OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO È obbligatorio per l’avvocato fornire il preventivo scritto al cliente che non è più «a richiesta» di quest’ultimo; l’avvocato sarà tenuto comunicare agli assistiti la previsione dei costi, in forma scritta e per voci di spesa. In effetti la L. 124/2017 (entrata in vigore: 29 agosto 2017), all’art. 1, comma 141, lettera d)  cancella, dall’art. 13, comma 5, della legge professionale forense n. 247/2012 le parole «a richiesta». Il testo in vigore dal 29 agosto 2017 dell’art. 13, comma 5, è dunque: «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».   SOCIETÀ TRA AVVOCATI ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI La legge 124/2017 interviene anche sulle società tra avvocati e sulle associazioni professionali. In particolare della legge professionale forense n. 247/2012:
  • viene soppresso il comma 4 dell’art. 4 («L'avvocato può essere associato ad una sola associazione»)
  • Viene introdotto l’art. 4-bis dal titolo «Esercizio della professione forense in forma societaria» in base al quale:
    • è consentito l’esercizio della professione forense in forma societaria a: società di persone, società di capitali, società cooperative.
    • È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.
    • I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
    • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
    • i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;
    • i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
    • resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale e l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari
    • La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
    • La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.
    • Le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
  OBBLIGO DI COMUNICARE TITOLI E SPECIALIZZAZIONI La legge 124/2017 all’art. 1, comma 152, prevede l’obbligo per l’avvocato di indicare e comunicare ai clienti i titoli e le eventuali specializzazioni conseguite. Il testo della disposizione prevede: «Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni» (Avv. Filippo Aiello)
Avvocati Giuslavoristi Italiani

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