Alle Sezioni Unite la composizione del contrasto sulla natura del vizio di tardività del licenziamento tra tutela reintegratoria o indennitaria

26 aprile 2017

Generico ,

Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza Interlocutoria del 21.4.2017 n. 10159, Pres. Giuseppe Napoletano, Rel. Laura Curcio

NORME DI LEGGE:  art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012 – art. 7 L. n.300/70 - artt. 1175 e 1375 c.c.

Dopo l'entrata in vigore della riforma legislativa dell'art.18 legge n.300/70 per opera della legge n. 92/2012, la questione circa la natura del vizio del licenziamento intervenuto in forza di contestazione tardiva, ha assunto rilievo decisivo, per la diversità delle conseguenze sanzionatone stabilite con riferimento a fattispecie diversamente regolate.

Tenuto conto della distinzione tra illegittimità del licenziamento disciplinare per "insussistenza del fatto contestato", (art. 18, c. 4°) e illegittimità del licenziamento per "altre ipotesi", (art. 18, c. 5°)., diventa centrale stabilire quale significato attribuire alla tardività del licenziamento rispetto al fatto contestato.

Si profilano due orientamenti contrastanti che le Sezioni Unite sono chiamati a risolvere: a) l'uno che ritiene che la tardività della contestazione e del licenziamento, collocandosi sul piano della conformazione ai principi di correttezza e buona fede (Cass. 16 aprile 2007, n. 9071), non attinga sotto alcun profilo all'insussistenza del fatto contestato, comunque ricorrente nella sua essenza ontologica, indipendentemente dalla sua accezione in senso materiale (Cass. 6 novembre 2014, n. 23669), piuttosto che giuridica (Cass. 13 ottobre 2015, n. 20540); b) l'altro orientamento, cui può ricondursi la sentenza n.2513/2017, secondo cui la contestazione intempestiva, indipendentemente dalla sussistenza della condotta, ne dimostra l'irrilevanza ai fini della prosecuzione del rapporto, dove la valutazione di irrilevanza proviene dallo stesso datore di lavoro, il quale pur consapevole dell'illecito tenuto dal lavoratore , non ritiene necessario richiedere giustificazioni, manifestando la volontà di prosecuzione del rapporto , così dimostrando, per fatto concludente, la scarsa importanza dell'inadempimento ( art. 1455 c.c.). Se una condotta ritenuta di scarsa rilevanza non può considerarsi inadempimento, la contestazione tardiva deve ritenersi irregolare non soltanto sotto il profilo procedimentale , ma anche sotto quello sostanziale, perché di fatto comporta un mutamento di valutazione di gravità della condotta da parte del datore di lavoro che ha subito tale condotta, in un momento successivo a quello in cui era stato invece manifestato un disinteresse per l'inadempimento ed un interesse invece alla prosecuzione del rapporto.

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