Sinteticità degli atti, in vigore il nuovo regolamento

Sinteticità degli atti, entra oggi in vigore il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Si applica ai procedimenti introdotti dal 1° settembre 2023.

UNA SCHEDA SINTETICA ESPLICATIVA (a cura dell’Ufficio Studi AGI)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023 n. 110 recante il nuovo Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, in attuazione dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149.

Il regolamento, entrato in vigore il 26 agosto 2023, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023. 

In sintesi, il decreto:

a) stabilisce i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero prevedendo, al fine di assicurare il neo codificato principio di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all’art. 121 c.p.c., l’inserimento di dati e informazioni necessari (indicazione ufficio giudiziario, indicazione delle parti, esposizione in forma separata dei fatti e dei motivi di diritto, indicazione specifica dei mezzi di prova, valore della controversia, richiesta di distrazione delle spese, ecc.) tra i quali si segnala, in termini di novità, l’indicazione di massimo 20 parole chiave che individuino l’oggetto del giudizio e la preferenza per i collegamenti ipertestuali con riferimento ai documenti offerti in comunicazione;

b) stabilisce i limiti dimensionali degli atti processuali relativi al giudizio civile per le cause inferiori a 500 mila euro (80.000 caratteri, pari a circa 40 pagine, per gli atti introduttivi, di intervento e chiamata di terzi, per le comparse e note conclusionali, nonché per gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; 50.000 caratteri, corrispondenti a 26 pagine, per le memorie, le repliche e in genere per tutti gli altri atti del giudizio; 10.000 caratteri, pari a 5 pagine, per le note scritte in sostituzione dell’udienza di cui all’art. 127 ter c.p.c.), prevedendo tuttavia una deroga a detti limiti ove la controversia presenti questioni di particolare complessità; in tal caso il difensore è tenuto ad esporre sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti; 

c) individua i caratteri di redazione degli atti (dimensioni, interlinea e margini orizzontali e verticali);

d) dispone che gli atti giudiziari siano redatti secondo le regole di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44, corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all’art. 34 del precitato decreto.

A differenza di quanto previsto per gli atti di parte, il decreto ministeriale dispone infine che i provvedimenti del giudice – comunque da redigere in modo chiaro e sintetico – non soggiacciano a limiti dimensionali, dovendo viceversa essere correlati alla complessità della controversia. 

Rispetto alla bozza di decreto inviata al CSM e al CNF in data 23.5.2023, ed all’esito dei rilievi mossi dall’Avvocatura, va accolta positivamente l’eliminazione di limiti cogenti (quanto inutili) riguardanti la tecnica di redazione degli atti (quali, ad esempio, il divieto di inserire note o di trascrivere massime o parti di pronunce giurisprudenziali). 

In ogni caso, l’art. 46 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile – nella versione novellata dal decreto legislativo 149/2022 – prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporti invalidità ma possa essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo

Al rispetto dei limiti dimensionali l’Avvocatura si abituerà nella consapevolezza che le dimensioni di un atto non possano incidere sui mali atavici della giustizia (carenze di organico e lentezza dei processi) e nella speranza che la magistratura non si senta autorizzata ad effettuare valutazioni stilistiche degli atti a discapito degli utenti della giustizia. 

Il regolamento prevede una accurata opera di monitoraggio sugli effetti prodotti dall’applicazione della disciplina, ai fini della sua prospettata revisione biennale, tenuto conto dell’obiettivo di accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in relazione ai vincoli posti dal PNRR.

 Il Consiglio di Stato, nel suo parere, ritiene essenziale questa attività a cui non può restare estraneo il contributo dell’Avvocatura.

Le avvocate e gli avvocati giuslavoristi praticano da oltre cinquant’anni le tecniche di redazione degli atti processuali nel rispetto dei principi, oggi regolamentati, di sinteticità e chiarezza, essenziali per un processo semplice e rapido come quello del lavoro.

Oralità, immediatezza e concentrazione che presiedono al corretto svolgimento del processo del lavoro non si realizzano senza affinare queste tecniche a cui oggi vengono in aiuto anche gli strumenti telematici e le innovazioni tecnologiche.

Questo però non basta! E per dirla come Cicerone senza chiarezza del pensiero non può esserci chiarezza nelle parole.


IL DECRETO

Il decreto del ministero della Giustizia 110 2023, pubblicato (11 agosto) in Gazzetta Ufficiale: https://bit.ly/47SNN7i
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