In caso di conflitti tra organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto ad adottare e conservare un atteggiamento neutrale in relazione ai comportamenti dei propri dipendenti. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2520/2023.
Il pronunciamento fa riferimento al suicidio di un dipendente, a seguito del quale era stata ritrovata una bozza di e-mail che collegava la drammatica decisione allo stress lavorativo, scatenando un confronto tra un collega, membro di una della Rsu presenti in azienda, e gli altri rappresentanti sindacali che avevano sottoscritto l’accordo di chiusura della procedura di mobilità, a differenza sua.
Questi si erano così rivolti alla dirigenza aziendale, offesi dall’accusa che il suicidio fosse legato o istigato dalla decisione di avviare la mobilità. Il collega veniva così sottoposto a procedimento disciplinare, con la sospensione del servizio e della retribuzione per otto giorni.
Sanzione giudicata illegittima dalla Corte d’Appello, per la quale l’iniziativa del dipendente rientrava nell’alveo della dialettica sindacale e del diritto di critica, senza intento lesivo per l’azienda perché diretta ai colleghi sindacalisti. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso della società, confermando la pura dinamica sindacale e sottolineando che il datore è tenuto ad un atteggiamento neutrale di fronte ad un conflitto collettivo fra organizzazioni rappresentative dei lavoratori.