RITO FORNERO. Impugnazione del licenziamento con rito Fornero, previa qualificazione come subordinato di un rapporto associativo. Legittimità di pronuncia di accoglimento delle domande subordinate ex art. 8 legge 604/66 e 2121 c.c., perché fondate su identici fatti costitutivi. Ostano ad interpretazioni restrittive il principio del giusto processo e della effettività della tutela. Gli errori di rito senza pregiudizi processuali non producono nullità della sentenza. Cass. Sez. Lav. 13.6.2016 n. 12094 - Pres. Venuti - Rel. Amendola.
16 novembre 2016
Sentenza Cassazione Sezione Lavoro 13.6.2016 n. 12094 - Pres. Venuti - Rel. Amendola Con riferimento ad una pronuncia di merito, emessa nell’ambito di un procedimento ex a ...