28 luglio 2021
Generico ,
I contributi per l'attività degli addetti ufficio stampa della Pubblica Amministrazione vanno versati all'Inpgi. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21764/2021. Deve infatti essere considerata giornalistica, l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti. I giudici hanno respinto il ricorso dell'Azienda Usl di Pescara contro l'Istituto di previdenza dei giornalisti. In presenza dello svolgimento di attività giornalistica, infatti, l'iscrizione all'Inpgi ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Il testo completo ➡ https://bit.ly/sentenza-21764-2021