2 luglio 2021
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Il Tribunale di Milano, giudice del rinvio dopo una pronunzia della Corte di Giustizia del 17 marzo scorso, accerta – nel caso concreto - la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, disapplica l’art.1 comma 2 del d.lg.23/2015 per violazione della clausola 4 direttiva 70/99/CE e dichiara illegittimo il licenziamento intimato, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, alla lavoratrice, assunta il 14.1.2013 a tempo determinato, il cui contratto di lavoro era stato trasformato volontariamente a tempo indeterminato in data successiva al 7 marzo 2015.
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