Per la Corte suprema inglese gli "autisti" di Uber sono lavoratori, non "contraenti indipendenti"

19 febbraio 2021

Giurisprudenza Alte Corti ,

Per la Corte suprema inglese gli "autisti" di Uber sono lavoratori, non "contraenti indipendenti"

Londra, 19 febbraio 2021 - Gli “autisti” che operano attraverso la piattaforma Uber sono lavoratori (worker*), non “contraenti indipendenti”. Lo ha affermato oggi la Corte Suprema del Regno Unito (sentenza [2021] UKSC 5, letta in videoconferenza diretta sul proprio sito internet www.supremecourt.uk) precisando che il rapporto contrattuale è intrattenuto con Uber, non con i passeggeri di volta in volta trasportati. Tale rapporto non si configura come rapporto di “agenzia” (come per esempio nella prenotazione alberghiera tramite piattaforma che gestisce il servizio e il sistema di pagamento, trattenendo una “commissione di servizio“: tesi sostenuta, fra le altre, da Uber).


Nel giudizio sulla causa 2019/29, la Corte suprema ha respinto il ricorso e le tesi di Uber (la controllata olandese che gestisce la piattaforma digitale in Europa della multinazionale americana, e la società inglese collegata, Uber London), confermando la sentenza d’appello, che a sua volta aveva confermato l’accoglimento del ricorso degli “autisti”.


Poiché nei fatti non c’era un contratto scritto tra gli autisti e Uber Londra - sostiene la Corte Suprema - la natura del loro rapporto giuridico deve essere dedotta dal comportamento delle parti e non vi è alcun elemento sostanziale per affermare che Uber London ha agito come agente per gli autisti. La conclusione corretta è che Uber London contratta con i passeggeri e ingaggia gli autisti che rispondono alla prenotazione.

In ogni caso non sarebbe corretto, in linea di principio, basarsi soltanto sugli accordi scritti per decidere se una persona sia o meno un “lavoratore” (la Corte cita il precedente del 2011 Autoclenz Ltd vs/ Belcher): è invece corretto considerare applicabile a questo caso la legislazione sul lavoro, il cui scopo è proteggere le persone vulnerabili che hanno poca o nessuna voce in capitolo sulla loro retribuzione e sulle condizioni di lavoro, proprio perché sono in una posizione subordinata e dipendente rispetto a un datore di lavoro (persona o società) che esercita il controllo sul loro lavoro. La legislazione, oltretutto, preclude anche ai datori di lavoro, spesso in posizione contrattuale più forte, di rinunciare o eludere queste protezioni.

La sentenza sottolinea cinque punti, che giustificano la conclusione secondo cui ricorrenti lavoravano per e sotto contratto con Uber.

  1. 1. Quando una corsa viene prenotata attraverso l’applicazione Uber, è Uber che stabilisce la tariffa e gli autisti non sono autorizzati ad addebitare più della tariffa calcolata dall’app Uber. È quindi Uber che detta quanto debbano essere pagati gli autisti per il loro lavoro.
  2. 2. Le condizioni contrattuali del servizio prestato dagli autisti sono imposte da Uber e gli autisti non hanno voce in capitolo nella loro definizione.
  3. 3. Una volta effettuato l’accesso all’applicazione Uber, la scelta dell’autista di accettare o meno richieste di passaggi è vincolata da Uber, per esempio monitorando il tasso di accettazione e cancellazione delle richieste di viaggio (da parte dell’autista) e imponendo una penalità nel caso vengano rifiutate o cancellate troppe richieste di viaggio, con sospensione temporanea dell’accesso nell’app Uber, impedendo così all’autista di lavorare fino a quando non ottenga il permesso di riaccedere in piattaforma.
  4. 4. Uber esercita anche un controllo significativo sul modo in cui gli autisti forniscono i loro servizi. Per esempio con il sistema di valutazione, in base al quale ai passeggeri viene chiesto di valutare l’autista su una scala da 1 a 5 dopo ogni viaggio. Gli autisti che scendono al di sotto di una soglia una media definita da Uber ricevono una serie di avvertimenti e, se la loro valutazione media non migliora, subiscono la sospensione del rapporto con Uber.
  5. 5. Uber limita le comunicazioni tra il passeggero e l’autista al minimo necessario per eseguire il singolo viaggio, e adotta misure attive per impedire ai conducenti di stabilire relazioni dirette con un passeggero, che possano estendersi al di là di una singola corsa.


Considerando tutti questi fattori, il servizio di trasporto eseguito dagli autisti e offerto ai passeggeri attraverso l’applicazione Uber è strettamente definito e controllato da Uber. Gli autisti sono in una posizione di subordinazione e dipendenza nei confronti di Uber, tale da avere scarsa o nessuna capacità di migliorare la loro posizione economica attraverso l’abilità professionale o imprenditoriale. In pratica l’unico modo in cui possono aumentare i loro guadagni è lavorare più ore, soddisfacendo costantemente le misure di rendimento di Uber.

La Corte Suprema ritiene che i paragoni fatti da Uber con le piattaforme digitali che agiscono come agenti di prenotazione per hotel e altri alloggi, o con i conducenti di minicab, non siano appropriate per questo caso. Pertanto gli autisti sono stati giustamente considerati ”lavoratori” dai giudici di merito.


La Suprema Corte ha deciso anche un secondo, rilevante aspetto (anche in questo caso confermando il giudizio di merito): quando gli autisti “lavorano” per Uber? La Corte ha ritenuto che il tribunale del lavoro aveva il diritto di stabilire che il tempo impiegato dai ricorrenti a lavorare per Uber non era limitato (come sostenuto da Uber) ai periodi di effettivo svolgimento del servizio, dal momento del prelievo fino al trasporto a destinazione dei passeggeri. Il tempo di lavoro comprende anche qualsiasi periodo in cui l’autista è collegato all’app Uber, all’interno del territorio in cui l’autista ha la licenza per operare, ed è pronto e disponibile ad accettare viaggi.


(*) La definizione di “lavoratore” nella sezione 230(3) dell’Employment Rights Act 1996 e di altre norme legislative in materia di lavoro, include chiunque sia impiegato con un contratto di lavoro, ma si estende anche ad alcuni individui che sono lavoratori autonomi. In particolare, la definizione include una persona che lavora sotto un contratto «in base al quale (la persona) si impegna a fare o eseguire personalmente qualsiasi lavoro o servizio per un’altra parte contrattuale il cui status non è, in virtù del contratto, quello di un cliente di qualsiasi professione o impresa commerciale svolta dall’individuo». Davanti alla Suprema Corte non era invece in discussione (ed era stato escluso nei gradi di merito) che potesse configurarsi la prestazione come svolta da un “lavoratore dipendente” (employee).


Il testo integrale della sentenza:

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0029-judgment.pdf


Il comunicato stampa ufficiale:

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0029-press-summary.pdf


La pagina con i riferimenti al giudizio e i video delle udienze di discussione:

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2019-0029.html

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