Nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, “il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari”: può essere invece impugnato, ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c., “in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in Cassazione".
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12278/2025.