4 novembre 2019
Il Co.co.co. che al termine di un rapporto di collaborazione sia disoccupato, ha diritto all'indennità di disoccupazione (Dis-Coll) introdotta da uno dei decreti attuativi del Jobs Act (D.Lgs 22/2015) anche nel caso in cui - al momento della domanda all'Inps - risulti titolare (meramente formale) di partita Iva precedentemente aperta, ma in assenza di attività imponibili e di registrazioni contabili.
Con una recente sentenza, il giudice del Lavoro di Messina (sentenza 868/2019 del 22.10.2019) non soltanto ha riconosciuto il diritto del collaboratore disoccupato dall'estate 2016 (e titolare di partita Iva inattiva dal 31.12.2010 e cancellata successivamente all'inoltro della domanda all'istituto di previdenza) ma ha altresì attribuito all'Inps l'onere dell'accertamento "dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma da parte del lavoratore interessato".
Nel caso specifico, l'Inps aveva rigettato la domanda anche in sede di ricorso amministrativo dopo il primo diniego, e nonostante il lavoratore disoccupato avesse affermato il carattere meramente formale della titolarità di partita Iva, nel frattempo cancellata.
QUI SOTTO la sentenza completa (clicca sull'icona per aprirla)