19 aprile 2018
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Tribunale di Roma, Est. Cosentino, Ord. 26 luglio 2017.
Con Ordinanza del 26 luglio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma (est. Cosentino) ha rimesso alla Corte Costituzionale la disciplina del contratto a tutele crescenti (sia gli artt. 2 , 4 , 10 del decreto legislativo 23/2015 che l’articolo 1, comma 7 della legge delega 183/2014) per contrasto con gli articoli 3, 4, 76 e 117 della Costituzione.
Il provvedimento del Giudice è articolato ed esamina la questione sia sotto il profilo del diritto interno che sovranazionale sicché in queste poche righe di commento si potranno solo tratteggiare alcuni passaggi rilevanti.
Il Tribunale, rilevato che non vi è questione in ordine alla sopravvivenza o meno della tutela reintegratoria (salvo che per i licenziamenti nulli, discriminatori e alcuni altri casi) ha ritenuto che la disciplina del contratto a tutele crescenti sia in contrasto con: (i) l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'importo dell'indennità risarcitoria disegnata dalle norme del c.d. "Jobs Act" non riveste carattere compensativo né dissuasivo ed ha conseguenze discriminatorie; ed inoltre in quanto l'eliminazione totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo uniforme casi molto dissimili fra loro; (ii) l'art. 4 e l'art. 35 della Costituzione, in quanto al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito un controvalore monetario irrisorio e fisso; (iii) l'art. 117 e l'art. 76 della Costituzione, in quanto la sanzione per il licenziamento illegittimo appare inadeguata rispetto a quanto statuito da fonti sovranazionali come la Carta di Nizza e la Carta Sociale, mentre il rispetto della regolamentazione comunitaria e delle convenzioni sovranazionali costituiva un preciso criterio di delega, che è stato pertanto violato.
In particolare per quanto riguarda il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione il Giudice rileva come i teorici ispiratori della normativa, per rendere il contratto "a tutele crescenti" compatibile con il principio di uguaglianza e reale disincentivo alla precarizzazione, volevano inserire una attenuazione della tutela contro i licenziamenti di carattere meramente temporaneo mentre le tutele del D.Lgs. n. 23/2015, invece, non lo sono affatto. Esse non sono "crescenti", giacché con lo scorrere del tempo non aumentano le garanzie ma soltanto l'indennizzo in proporzione alla maggiore anzianità del lavoratore, che non può più, permanentemente, accedere alle tutele standard degli assunti anteriormente al 7.3.2015.
Aggiunge il Tribunale che la irragionevolezza della disparità di trattamento emerge dal confronto: (i) non solo fra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, anche nella medesima azienda, (ii) e non solo fra lavoratori licenziati con provvedimenti affetti da illegittimità macroscopiche ovvero da vizi meramente formali, tutti irragionevolmente tutelati, oggi, con un indennizzo del medesimo importo, (iii) ma anche, quanto agli assunti dopo il 7.3.2015, fra dirigenti e lavoratori privi della qualifica dirigenziale, dal momento che i primi, non soggetti alla nuova disciplina, continueranno a godere di indennizzi di importo minimo e massimo ben più consistente.
Con riguardo al contrasto con l’art. 4 e 35, comma 1, della Costituzione, il Tribunale rileva come i principi in essi contenuti non possono dirsi inverati in una normativa come quella all'esame, che sostanzialmente "valuta" il diritto al lavoro (strumento di realizzazione della persona e mezzo di emancipazione sociale ed economico) con una quantificazione tanto modesta ed evanescente, in comparazione con la normativa ex lege 92/2012 ancora vigente, ed oltretutto fissa e crescente in base al parametro della mera anzianità.
Con riferimento al diritto sovranazionale il Tribunale osserva che la normativa esaminata non appare conforme: (i) all'art. 30 della Carta di Nizza (che impone agli Stati membri di garantire una adeguata tutela in caso di licenziamento ingiustificato), (ii) alla Convenzione lLO n. 158/1982 sui licenziamenti, che prevede che, qualora il licenziamento sia ingiustificato, se il giudice o gli organismi competenti a giudicare l'atto di recesso "non hanno il potere di annullare il licenziamento e/o di ordinare o di proporre il reintegro del lavoratore, o non ritengono che ciò sia possibile nella situazione data, dovranno essere abilitati ad ordinare il versamento di un indennizzo adeguato o ogni altra forma di riparazione considerata come appropriata", (iii) all'art. 24 della Carta Sociale europea, che stabilisce: "per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere: a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio; b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione".
Infine il Giudice rileva come gli sia precluso il potere di interpretazione conforme giacché dovrebbe determinare, in base al proprio personale convincimento, la sanzione adeguata in caso di licenziamento illegittimo oppure applicare al caso concreto una norma diversa da quella prevista dal legislatore (in ipotesi l'art. 18 I. n. 300/1970, in luogo dell'art. 3 d. lgs. n. 23/2015). In conclusione, il Tribunale ritiene che l’unica strada percorribile sia la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate.
(Avv. Filippo Aiello)
Trib. Roma - Ordinanza 26.07.2017 - Est. Cosentino (Incostituzionalità Tutele Crescenti)